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Legge 24 marzo 1989, n. 122
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Legge 24 marzo 1989, n. 122

Art.9 I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al pino terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari , anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle Regioni ed ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. L'esecuzione delle opere e degli interventi sopra previsti sono soggetti ad autorizzazione edilizia gratuita.

In aree soggette a vicoli, qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dandone la comunicazione al sindaco del loro inizio.

Le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le opere e gli interventi sopradescritti dovranno essere approvate con maggioranza prevista dall'art.1136 secondo comma del Codice Civile il quale recita che l'assemblea risulta validamente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 ,secondo comma, e 1121 terzo comma del codice civile.

Nel caso specifico sono valide le deliberazioni che approvate con un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.



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