Molti non sono a conoscenza che in caso di fuga o non reperimento del proprietario di un mezzo che causa un incidente stradale, la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, agli artt. 19 e ss. ha previsto l’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali.

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

Il risarcimento previsto a carico del Fondo di garanzia comprende i danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati o privi di copertura assicurativa o, ancora, assicurati con Compagnie Assicuratrici sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Se deve essere risarcito un danno provocato da un veicolo non identificato, il Fondo di garanzia risarcisce limitatamente al danno subito dalla persona.

Se, invece, l’incidente è provocato da un veicolo non assicurato, lo stesso Fondo di garanzia risarcisce il danno alle persone; per quanto riguarda il danno alle cose, invece, il risarcimento è previsto con una franchigia di 500 Euro.

Se, infine, l’incidente è causato da un veicolo assicurato con una Compagnia sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia risarcisce sia il danno alla persona sia il danno alle cose.

Funzionamento del Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia per le vittime della strada viene alimentato dal versamento di contributi gravanti sui premi incassati dalle Compagnie Assicuratrici per la R.C.(Responsabilità Civile).

La gestione del Fondo, invece, è demandata alla CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).

I risarcimenti dovuti a carico del Fondo di garanzia sono liquidati dalle Compagnie Assicuratrici di volta in volta designate, le quali, in seguito al pagamento al danneggiato, vengono rimborsate dal Fondo stesso.

Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa

Sottocategoria  Leggi-e-normative- Incidenti-stradali-e-rimborsi-

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto