La legge italiana prevede un istituto, il Fondo Patrimoniale, stratagemma poco conosciuto ed utilizzato, ma di sicura efficacia, per salvaguardare la famiglia dalle azioni esecutive dei creditori particolari dei coniugi.
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Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, congiuntamente o separatamente, da un terzo o per testamento; si tratta di destinare determinati beni mobili, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Questo significa che ogni obbligazione contratta dai coniugi per scopi estranei a quello che rappresenta il soddisfacimento dei bisogni familiari non può generare alcun diritto, da parte dei creditori delle suddette obbligazioni, che ne erano a conoscenza, di agire esecutivamente sui beni componenti il fondo.
Poiché il fondo patrimoniale può essere costituito anche durante il matrimonio, è importante che l’atto di costituzione venga fatto annotare a margine dell’atto di matrimonio: questo per renderlo conoscibile ai terzi che eventualmente dovessero assumere posizioni creditorie nei confronti dei coniugi. In tal modo, non potrebbero opporre la mancata conoscenza dell’esistenza del fondo.
I beni costituenti il fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diversa espressa disposizione inserita nell’atto costitutivo. Giova evidenziare, inoltre, che se ci sono figli minori, il semplice consenso dei coniugi non è più sufficiente, ma si rende necessario un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice per i soli casi di necessità o utilità evidente: in questa particolare disposizione normativa (art. 169 cod. civ.).
Il fondo rimane in vigore finché perdura la sua destinazione, ovvero finché non intervengano annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ad ulteriore tutela di eventuali figli minori, il fondo sopravvive alle vicende che mettono fine al matrimonio: infatti, in tali ipotesi, dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio e, fino a quel momento, è il giudice stesso a decidere come amministrare il fondo, su domanda di chi vi abbia interesse.
Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa
Sottocategoria Matrimonio- Figli-
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