Spiegazioni sugli studi di settore 2007 ed istruzioni alla dichiarazione del Modello Unico 2007 con le procedura su come difendersi dagli accertamenti fiscali.
Servizio aggiornamento gratuito
a disposizione degli utenti
registrati di Unione Consulenti.
1. Perché gli studi di settore
2. L’utilità degli studi di settore
3. Cosa s’intende per “studi di settore”
4. Gli studi come procedura di calcolo
5. Il ruolo dei contribuenti e organizzazioni di categoria
6. Gli organismi tecnici e la revisione degli studi nel tempo
7. I cluster
8. La territorialità
9. Le cause di esclusione della applicazione degli studi
10. Le cause di inapplicabilità
11. I correttivi
12. Le circostanze per essere giustificato uno scostamento
13. Gli studi e la dichiarazione Unico 2007
14. L'adeguamento spontaneo in dichiarazione
15. La congruità e la coerenza
16. Gli studi come procedura di accertamento
17. Come difendersi dagli studi di settore
1. Perché gli studi di settore
La disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro
ordinamento dall’art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Il sistema tributario dei primi anni settanta aveva ancorato
la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, alle risultanze
delle scritture contabili. Ciò aveva, conseguentemente, determinato
l’introduzione di vincoli e cautele all’utilizzo, da parte degli uffici
tributari , di accertamenti induttivi che dovevano considerarsi del tutto
eccezionali e legittimati solo in presenza di gravi irregolarità contabili
commesse dal contribuente. In tale contesto gli accertamenti induttivi erano
destinati a costituire una quota non significativa del totale delle rettifiche
eseguite.
Si realizzava così il paradosso per cui il sistema finiva
per privilegiare il contribuente-evasore, che però aveva fatto attenzione a
tenere in regola le scritture contabili, penalizzando invece il contribuente che
pagava fino all’ultima tutte le sue tasse, ma che aveva semplicemente
dimenticato di ottemperare ad alcune regole formali, come ad esempio la
vidimazione di un registro contabile.
Gli studi di settore sono stati introdotti per superare le
incongruenze del vecchio sistema, per “regolare” e prevenire eventuali
conflitti, nel nuovo clima di lealtà e collaborazione che si respira nel
rapporto Fisco-contribuente., anche grazie all’introduzione di istituti come
l’accertamento con adesione e l’autotutela. In questo nuovo rapporto assume
finalmente importanza tutto quello che è utile a circostanziare la posizione
fiscale effettiva del singolo contribuente in relazione alle caratteristiche
oggettive della sua attività.
2. L’utilità degli studi di settore
2007
Gli studi di settore sono il frutto di un accordo di reciproca
collaborazione tra Amministrazione finanziaria, associazioni di categorie e
ordini professionali.
Gli studi di settore introducono nel rapporto tra Fisco e
contribuente elementi di certezza, di trasparenza e di perequazione del
prelievo. L’accertamento dei redditi delle piccole e imprese e dei
professionisti rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’attività
dell’Amministrazione finanziaria.
A partire dall’avvio della riforma tributaria, per
affrontare questo problema si sono seguite tre vie:
- aumento del numero dei soggetti obbligati alla tenuta della
contabilità;
- introduzione di “obblighi strumentali”, quali la bolla
di accompagnamento, gli scontrini e la ricevuta fiscale;
- adozione di particolari strumenti - come i coefficienti di
congruità, i coefficienti presuntivi di reddito, la minimum tax - con i quali
si cercava di determinare i ricavi o i compensi presunti in base ai dati
contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
Nel corso degli anni ci si è resi conto che la capacità di
produrre ricavi o conseguire compensi, anche all’interno di attività
identiche, può cambiare notevolmente al variare degli elementi strutturali e di
mercato o della localizzazione territoriale.
Solo utilizzando ciò che realmente serve all’imprenditore
o al professionista per gestire e tenere sotto controllo la propria attività,
si possono ottenere risultati efficaci anche in termini di controlli. Gli
“studi di settore” sono stati, pertanto, concepiti per essere utili al
Fisco, ma al tempo stesso all’imprenditore o al professionista, e a tutto il
sistema Paese.
L’utilità per il Fisco è nella facilitazione delle
procedure che consentiranno di calibrare e dimensionare gli accertamenti ai casi
di evasione vera.
L’imprenditore o il professionista potrà utilizzare tale
strumento a fini gestionali interni, per “conoscersi meglio”, misurando il
livello oggettivo della propria efficienza economica in rapporto alle imprese
similari o alle attività professionali. Gli studi di settore consentono di
monitorare i modelli organizzativi all’interno dei settori economici, di
effettuare la valutazione delle “performance” economiche dell’impresa e di
conoscere meglio la capacità competitiva del singolo operatore economico
considerato.
Gli studi inoltre consentono al sistema-Paese di disporre di
uno strumento per monitorare le attività presenti sul territorio, distintamente
per settori e localizzazione, e da utilizzare nelle scelte di programmazione
economica da parte degli organi di governo.
L’applicazione corretta degli studi comporterà infine il
venir meno delle situazioni di concorrenza sleale, le quali insidiano da sempre
gli imprenditori e i professionisti in buona fede, costretti, fino a oggi, a
misurarsi con chi riusciva a praticare prezzi più concorrenziali grazie al
risparmio derivante dall’“evasione fiscale”
3. Cosa s’intende per “studi di settore”
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la
capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività
economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati:
sia quelli di carattere fiscale, sia dati di tipo “strutturale” che
caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi
che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente,
individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire
compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che
potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di
attività, situazioni di mercato, eccetera).
L’espressione “studi di settore” identifica sia una
procedura di calcolo, sia una procedura di ausilio per l’accertamento. Più
precisamente essa sta a significare:
- un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo
dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola impresa o
professionista (procedura di calcolo);
- un percorso facilitato per l’accertamento, di cui l’Agenzia delle Entrate
può avvalersi
4. Gli studi come procedura di calcolo
Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni
singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e
quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che
esterne all’azienda o all’attività professionale (andamento della domanda,
livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).
Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle caratteristiche
dell’area territoriale in cui opera l’azienda: dipendono infatti dal luogo
ove la specifica attività è collocata sia il livello dei prezzi che le
condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti e
utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni
o la capacità di attrazione e la domanda indotta.
Per l’elaborazione degli studi di settore sono state utilizzate tecniche
statistico-matematiche che, nella fase iniziale, hanno operato sui dati
contenuti in questionari inviati precedentemente, e che i contribuenti hanno
restituito all'Amministrazione finanziaria.
Il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il
quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi
stessi, è stato denominato “Gerico”(GEstione dei RIcavi o COmpensi).
5. Il ruolo dei contribuenti e organizzazioni di
categoria
La costruzione degli studi di settore è stata possibile
grazie alla collaborazione dei contribuenti, sia singolarmente, sia attraverso
le proprie organizzazioni professionali di categoria. Le organizzazioni di
categoria hanno dato un contributo essenziale partecipando alla predisposizione
di questionari per la raccolta delle informazioni necessarie all’elaborazione
degli studi di settore e alla validazione degli studi elaborati.
Il nuovo strumento di accertamento, pertanto, non è più
astratto, lontano dalla realtà aziendale o professionale, ma per la prima volta
può vantare questa importante condivisione ed accettazione preventiva da parte
delle associazioni di categoria e degli ordini professionali direttamente
interessati.
Tale collaborazione prosegue ora nel tempo all’interno
degli Osservatori che sono stati costituiti per ciascuna Provincia, con
provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate, in base al decreto del
Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 15 aprile 1999. Fanno
parte degli Osservatori
provinciali:
un dirigente della Direzione Regionale delle Entrate con
funzioni di presidente;
due funzionari degli uffici dell’Agenzia delle Entrate
presenti sul territorio provinciale;
due rappresentanti delle associazioni di categoria più
rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti
arti e professioni in ciascuno dei seguenti quattro settori: economico,
giuridico, tecnico e sanitario.
Gli Osservatori hanno la funzione di:
individuare le situazioni in cui lo studio non risulta idoneo
a rappresentare la realtà economica di determinate attività, anche con
riferimento a specifiche aree geografiche o economiche;
rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli
studi di rappresentare la realtà cui si riferiscono;
provvedere, per il tramite della Direzione Regionale delle
Entrate, a trasmettere le informazioni assunte all’attenzione della
Commissione di esperti che formulerà le proprie osservazioni all’Agenzia
delle Entrate.
6. Gli organismi tecnici e la revisione degli studi nel tempo
La Commissione di esperti è stata istituita con decreto ministeriale 10
novembre 1998, con il compito di esprimere un parere preventivo (prima
dell’approvazione e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi
stessi) in merito alla idoneità dei singoli studi di settore a rappresentare la
realtà economica cui essi si riferiscono.
Nel corso dei primi anni di avvio la Commissione ha sottoposto a valutazione
oltre 150 mila esempi di attività imprenditoriali e professionali, forniti
dalle associazioni in forma anonima. Sulla base delle osservazioni degli esperti
sono state apportate delle modifiche anche significative agli studi predisposti,
migliorando l’identificazione dei modelli organizzativi del settore e
proponendo dei correttivi di carattere contabile per rendere lo studio
maggiormente aderente alla realtà economica.
Altro compito della Commissione è quello di raccogliere ed esaminare le
osservazioni fornite dagli Osservatori provinciali.
È inoltre previsto un monitoraggio continuo degli studi di settore già
approvati, in modo da verificarne la validità nel tempo. A seguito di queste
verifiche sono stati realizzati interventi di “revisione” degli studi allo
scopo di tener conto delle variazioni dei prodotti, dei processi produttivi, del
mercato di riferimento nonché del variare delle realtà professionali.
Nella riunione del 7 febbraio 2002 la Commissione degli esperti ha espresso
parere favorevole in merito alla prima revisione di uno studio di settore. Si
tratta dello studio SG68U che riguarda il trasporto merci su strada. Nelle
riunioni del 6 novembre 2002 e 13 febbraio 2003 sono state validate dalla
Commissione degli esperti le revisioni, rispettivamente, degli studi SD13U ed
SG69A/B/C/D/E (questi ultimi sostituiti da un unico studio SG69U). Nella
riunione del 12 febbraio 2004 sono state sottoposte al parere della Commissione
le evoluzioni di altri 13 studi di settore, che sostituiscono studi già in
vigore e la cui manutenzione è stata richiesta dalle associazioni di categoria
e, in taluni casi, dagli osservatori provinciali, al fine di cogliere le
variazioni intervenute nel tempo relativamente ai processi produttivi, ai
prodotti, al mercato e alla normativa relativamente ad alcuni settori economici.
Gli studi di settore in evoluzione, approvati a decorrere dal periodo
d’imposta 2003, sono contrassegnati con la lettera “T” iniziale invece
della lettera “S”.
Infine, nelle riunioni del 12 gennaio e 16 febbraio 2005, la Commissione ha
dato il proprio parere favorevole alle evoluzioni di altri 59 studi di settore,
che sostituiscono ben 82 studi già in vigore.
Gli studi revisionati sono parificati agli studi approvati “ex novo”.
Anche nella fase di revisione degli studi di settore saranno utilizzate le
osservazioni delle categorie, degli ordini professionali e degli osservatori
provinciali.
7. I cluster
La metodologia utilizzata da Gerico si fonda sull’applicazione di
tecniche statistiche che permettono di definire, per ogni singola attività
economica, gruppi omogenei di imprese o di esercenti arti e professioni in base
a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un metodo di classificazione
che permette di assegnare ciascuna impresa o ciascun professionista al gruppo
omogeneo di appartenenza. Per ciascun gruppo omogeneo è prevista una funzione
che descrive l’andamento dei ricavi o dei compensi in relazione alle
specifiche variabili contabili e strutturali dell’azienda o dell’attività
professionale.
La parola “cluster” ha lo stesso significato di “gruppo omogeneo” ed
identifica un sottoinsieme di imprese o di professionisti – all’interno
dello stesso settore di attività - contrassegnato da comuni caratteristiche
strutturali. Ogni studio, che è sempre riferito a un particolare settore, ha
individuato tra l’universo dei contribuenti esercenti tale specifica attività,
diverse tipologie di “gruppi omogenei”. Ogni gruppo accomuna contribuenti
aventi le stesse caratteristiche, ma diverse da quelle degli altri contribuenti,
che pur svolgendo la medesima attività identificano altri cluster.
Relativamente ad alcune attività, lo studio di settore ha constatato
differenziazioni tra fasce di imprese comportanti l’individuazione di tre o
quattro tipologie di cluster, mentre vi sono al tempo stesso settori in cui
l’esigenza di cogliere le specificità strutturali interne ha portato a
identificare un numero di cluster sensibilmente più elevato.
La funzione matematica che stima determinati ricavi o compensi di
riferimento, a fronte di un insieme di elementi contabili ed extra-contabili
forniti a Gerico dal contribuente, non opera sempre allo stesso modo all'interno
dello stesso studio di settore, ma varia da cluster a cluster. A parità di dati
contabili, pertanto, il ricavo stimato dal software può avere una entità
diversa a seconda del cluster in cui l’impresa è stata preliminarmente
collocata.
Anche i valori soglia che segnano il confine per la rilevazione
dell'incoerenza vengono individuati da Gerico non con riferimento indiscriminato
all’intera massa di contribuenti che svolgono l’attività a cui è riferito
uno studio di settore, ma sulla base dei riscontri riferiti ai soli contribuenti
inclusi nello stesso gruppo omogeneo di appartenenza.
Poiché non sempre un’impresa o un professionista hanno caratteristiche
tali che li rendono riconducibili al cento per cento a un solo cluster, lo
studio di settore prevede la possibilità che uno stesso soggetto sia assegnato
a più cluster. Se infatti il collegamento al gruppo omogeneo di appartenenza
avvenisse in forma rigida (cioè riferito necessariamente ad un solo cluster) si
avrebbe l’attribuzione di ricavi o compensi impropri e non rispondenti alla
realtà concreta, in quanto non verrebbero considerate le situazioni intermedie
(cioè di appartenenza promiscua a più cluster). Quando, pertanto, un soggetto
non è “colto” adeguatamente da un ben preciso modello di riferimento,
Gerico è in grado di assegnarlo contemporaneamente a più cluster, in modo
frazionato, così da coglierne ogni specifica caratteristica di appartenenza a
ciascun cluster. Lo stesso principio vale per le attività professionali.
Dopo aver elaborato i dati che sono stati forniti al software, è Gerico
stesso che indica al contribuente "il cluster” (o i “vari” cluster) a
cui l’impresa è stata assegnata. Di ogni cluster il contribuente può
conoscere il “profilo”, cioè una descrizione dettagliata
dell’impresa-tipo o del professionista-tipo che dà la connotazione specifica
al gruppo omogeneo. È importante conoscere il profilo del cluster (o dei
cluster) a cui si è stati abbinati da Gerico per prendere consapevolezza del
modo di operare degli studi di settore e anche per effettuare un controllo in
itinere del fatto che non vi siano errori o disguidi al riguardo. Leggersi
il profilo del cluster a cui si è stati abbinati da Gerico, prima ancora di
definire la posizione sui ricavi determinati dallo stesso software, consente al
contribuente di fare una sorta di “prova del nove anticipata” sulla corretta
applicazione dello studio.
La circolare 121/E dell’8 giugno 2000 ha ricordato l’opportunità per il
contribuente di verificare che in fase di applicazione degli studi di settore il
software Gerico abbia correttamente classificato il contribuente stesso
nell’ambito dei diversi gruppi omogenei individuati dallo studio di settore.
La descrizione del cluster al quale il contribuente è stato assegnato è
verificabile anche accedendo alla voce "cluster" dal menu
“informazioni” contenuto nel software Gerico 2007.
L’eventuale attribuzione ad un gruppo omogeneo che non corrisponde alle
caratteristiche del contribuente potrebbe essere sintomo di anomalie
nell’applicazione dello studio che devono essere attentamente considerate per
valutare se lo studio sia effettivamente in grado di rappresentare in modo
adeguato la realtà del contribuente esaminato. Per conoscere la descrizione dei
cluster consulta i 206 studi di settore approvati, seguendo la procedura di
instradamento indicata. Dopo aver cliccato sul codice dello studio di settore
interessato interroga il link "Nota tecnica" nella nuova pagina che si
apre relativamente allo studio di settore selezionato.
8. La territorialità
Le differenze che connotano l’ambiente economico possono
notevolmente influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e
servizi e le condizioni in cui l’impresa svolge la propria attività. Ecco
perché nella fase di elaborazione degli studi di settore un ruolo chiave è
svolto dalla «territorialità».
Nella fase di elaborazione, gli studi di settore tengono
conto, tra l’altro, del contesto territoriale in cui le attività vengono
svolte, prendendo in considerazione il livello dei prezzi, le infrastrutture
esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni.
Tali fattori, che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realtà
territoriale possono incidere notevolmente sulla capacità della singola azienda
di produrre ricavi, poiché a parità di condizioni dell’operatore economico,
i risultati dell’attività variano in funzione del contesto ambientale in cui
viene svolta.
A tal fine, particolari elaborazioni, costituite da dati
statistici significativi, consentono al software Ge.Ri.Co. di rilevare il
fattore territorialità in modo da incidere nella procedura di calcolo della
“funzione di regressione”.
Il correttivo territoriale, comunque, non è previsto per
tutte le attività ed inoltre trova applicazione diversa all’interno della
stessa attività. L’abbinamento del correttivo territoriale allo specifico
gruppo di comuni viene effettuato separatamente per ogni cluster, tenendo conto
del gruppo aziendale nel quale l’impresa è stata inserita dallo stesso
software. Si può verificare, pertanto, che due imprese, pur svolgendo la
medesima attività nello stesso comune, ma con caratteristiche strutturali tali
da essere collocate in due cluster diversi, restino assoggettate ad un
trattamento differenziato ai fini del correttivo utilizzato (che viene applicato
dal software in via automatica), che potrà comportare, ad esempio, per una
delle due un abbattimento dei ricavi, mentre per l’altra un incremento degli
stessi o nessun correttivo da applicare.
Con la finalità di individuare l’influenza del fattore
territoriale, in sede di elaborazione degli studi di settore, il territorio
nazionale è stato suddiviso in cinque aree omogenee, tenendo conto dei seguenti
parametri:
– grado di scolarizzazione;
– livello di benessere;
– sviluppo economico produttivo.
Tali aree si distinguono tra loro per il grado di benessere,
il livello di qualificazione professionale, la struttura economica, il tasso
d’imprenditorialità, il grado di sviluppo dei servizi a sostegno
dell’attività economica.
Definita così la territorialità generale, per conoscere la
descrizione delle cinque aree omogenee, come anche per conoscere la collocazione
di un Comune interessato all’interno di un’area omogenea, si può consultare
la sezione riservata alla analisi
della territorialità, con la relativa tabella delle territorialità
attualmente previste. Dalla stessa tabella è anche possibile prelevare la nota
tecnica e metodologica, che contiene la spiegazione completa delle elaborazioni
statistiche e dell'intero percorso che ha portato ai risultati evidenziati nello
studio della territorialità.
Successivamente, sono state individuate le aree territoriali
omogenee rispetto a specifici indicatori.
È questa la cd. territorialità specifica, la cui
definizione ha riguardato i seguenti settori:
1) Commercio: è stata studiata una territorialità
riguardante le caratteristiche della rete distributiva – in rapporto al suo
grado di modernizzazione e di copertura dei servizi di prossimità – e dello
sviluppo socio-economico del territorio.
Per la definizione delle aree territoriali omogenee del
settore del commercio (che ha portato alla individuazione di 7 gruppi omogenei
di Comuni) sono stati analizzati quegli indicatori che concorrono a
rappresentare da un lato le caratteristiche, a livello comunale, della domanda
per consumi finali in funzione del benessere, dello sviluppo socio-economico e
della capacità di spesa, dall’altro aspetti specifici della struttura del
commercio.
Alla territorialità a livello comunale è stata affiancata
la territorialità a livello provinciale e regionale approvata con D.M. 16
febbraio 2001, pubblicato sul S.O. n. 65 alla G.U. 31 marzo 2001, n. 76.
Obiettivo dell’analisi condotta a livello provinciale e
regionale è di individuare aree territoriali omogenee in base alle
caratteristiche della rete distributiva, in rapporto al grado di modernizzazione
e di copertura dei servizi di prossimità, ed alle caratteristiche dello
sviluppo socio-economico del territorio, definito dal grado di benessere, dal
livello di qualificazione professionale e dalla struttura economica.
Al fine di individuare le aree territoriali omogenee in
esame, sono stati presi in considerazione i raggruppamenti ottenuti con lo
studio relativo alla territorialità del commercio a livello comunale,
assegnando ogni Provincia o Regione al gruppo che presenta le caratteristiche più
simili, in rapporto agli stessi indicatori utilizzati per la definizione dei
gruppi a livello comunale.
La ripartizione in aree territoriali omogenee (a livello
comunale, provinciale e regionale) nell’ambito del commercio, consente la
valutazione dell’influenza dell’ambiente in cui le imprese operano.
2) Manufatturiere: è stata studiata una territorialità
specifica con particolare riferimento alle aree di specializzazione e
concentrazione produttiva nei diversi settori industriali (calzaturiero,
tessile, abbigliamento, lavorazione del legno, mobile, occhialeria, ceramica,
lavorazione del vetro, pellicce, confezione di vestiario in pelle, meccanica
leggera e pesante, orificeria)
La localizzazione territoriale rappresenta una componente
molto importante nello svolgimento dell’attività economica delle P.M.I., dal
momento che può condizionarne le performance. Poiché il tessuto produttivo del
nostro Paese è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di imprese di
piccole e medie dimensioni, le economie di scala sono frequentemente generate
dal grado di organizzazione logistica, tecnologica e commerciale dell’ambiente
economico in cui tali imprese operano piuttosto che dalle loro dimensioni. Tali
caratteristiche sono tipiche delle aree-distretto e delle aree ad alta
specializzazione produttiva. Per l’individuazione delle aree omogenee nel
comparto in esame sono stati analizzati indicatori di specializzazione e
concentrazione produttiva, basati sulla numerosità relativa delle imprese e dei
dipendenti operanti nel comparto.
Gli indicatori di specializzazione produttiva misurano
l’incidenza della specifica produzione rispetto all’insieme delle
trasformazioni manifatturiere all’interno di un’area. Gli indicatori di
concentrazione esprimono, per ogni settore considerato, il peso delle attività
produttive localizzate all’interno di un’area territoriale rispetto
all’intero Paese.
3) Servizi: è stato elaborato un correttivo territoriale con
particolare riferimento al settore del trasporto merci su strada e dei servizi
per il movimento delle merci e alle attività turistico-alberghiere.
Lo studio della territorialità del comparto trasporto merci
su strada e dei servizi per il movimento delle merci ha l’obiettivo di
individuare le aree territoriali omogenee sulla base delle caratteristiche dello
sviluppo socio-economico, della dotazione e livello delle grandi reti di
comunicazione e del grado di diffusione delle imprese di trasporto sul
territorio. L’analisi in questo caso è stata condotta a livello di singola
Provincia.
Per la definizione delle aree territoriali omogenee del
settore del trasporto è stato utilizzato un insieme di indicatori che
concorrono a rappresentare, a livello provinciale, da un lato le caratteristiche
della struttura economico-produttiva del territorio, dall’altro alcuni aspetti
specifici del settore del trasporto merci su strada.
Poiché la diversa collocazione territoriale dell’attività
svolta dalle imprese di trasporto è in grado di condizionare le performance
economiche, la classificazione delle Province consente di cogliere le differenze
del territorio sia in termini di rete infrastrutturale sia in termini di
sviluppo del tessuto socio-economico, a prescindere dalla dimensione geografica
e/o demografica.
Lo studio della territorialità del comparto
turistico-alberghiero si propone come obiettivo quello di individuare le aree
territoriali omogenee sulla base delle caratteristiche operative edi
localizzazione delle attività che ricadono nell’ambito dell’industria
turistica ed alberghiera. Tale attività assume profili economici differenti in
relazione al mercato di riferimento delle imprese che offrono i servizi
turistici.
Per la definizione delle aree territoriali omogenee del
settore è stato utilizzato un insieme di indicatori (relativi al tipo offerta e
alla tipologia di vocazione turistica), che concorrono a differenziare tra loro
le aree di attrazione turistica del Paese.
Se si intende approfondire in che modo il fattore
territorialità ha avuto una concreta incidenza sulla propria impresa, occorre
conoscere il cluster a cui essa è stata abbinata (questo dato è fornito da
Gerico, dopo l’elaborazione degli elementi strutturali e contabili ad esso
forniti). A questo punto è possibile consultare la “nota tecnica e
metodologica” relativa allo specifico studio di settore di appartenenza. In
fondo a questo documento sono allegate delle tabelle tra cui possono essere
presenti quelle che riportano il correttivo territoriale da applicare
eventualmente ai coefficienti utilizzati da Gerico. Un volta individuato il tipo
di classificazione territoriale tenuto presente da Gerico (cioè, se è stata
considerata la territorialità generale, del commercio, del settore
calzaturiero, eccetera) è possibile verificare la collocazione del Comune di
svolgimento dell’attività all'interno dell'insieme delle arre omogenee
individuate dalla specifica classe di territorialità considerata dallo studio
di settore.
Annche quando è presente una tabella della territorialità,
inoltre, si può riscontrare di frequente che vi sono gruppi omogenei (cluster)
rispetto ai quali lo studio di settore non indica alcun correttivo. In questo
caso siamo di fronte a un soggetto non interessato dal correttivo territoriale.
Viceversa, il correttivo è operante con riguardo ai cluster in corrispondenza
dei quali è indicata una cifra (distintamente per gruppo omogeneo di
appartenenza del Comune di svolgimento dell'attività). Tale cifra denota la
presenza del correttivo, in aumento o in diminuzione. Più precisamente, il
correttivo riduce i ricavi o i compensi stimati quando il valore della cifra
esposta nell’apposita tabella, in corrispondenza del cluster di appartenenza,
è preceduto dal segno meno “-“; lo incrementa negli altri casi.
Naturalmente il software di calcolo tiene conto già in via automatica di tutte
queste informazioni ai fini della stima dei ricavi o dei compensi presunti.
9. Le cause di esclusione della applicazione degli studi di settore
Le situazioni che possono determinare la non applicazione degli
studio di settore possono essere di due tipi: “cause di esclusione” e
“cause di inapplicabilità”.
Tali circostanze sono state indicate nella circolare
110/E del 21 maggio 1999 a cui hanno fatto seguito alcune precisazioni
contenute nella circolare
148/E del 5 luglio 1999.
Le cause di esclusione sono valutazioni più generali valide
per qualsiasi tipo di studio e comportano la non applicazione degli studi. Si
riporta di seguito l’elenco delle cause di esclusione:
-
ricavi o compensi dichiarati superiori a 5.164.569 di
euro. A tal fine fa fede l’ammontare dichiarato dal contribuente per
l’anno in questione; dal limite dei ricavi vanno esclusi i ricavi di
natura finanziaria;
-
periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi; non si considera operante questa causa di esclusione come
conseguenza dello svolgimento di un'attività stagionale o per parte
dell'anno;
-
determinazione del reddito con criteri forfettari;
-
anno di inizio e anno di cessazione dell’attività;
questa causa di esclusione opera anche nel caso limite in cui l’inizio
ovvero la cessazione dell’attività siano avvenuti il 1° gennaio o il 31
dicembre;
-
modifica in corso d’anno dell’attività esercitata:
è il caso a esempio dell’imprenditore che fino ad aprile ha svolto
l’attività di commerciante, e da maggio in poi quella di artigiano ovvero
di un professionista che fino ad aprile ha svolto l’attività di dottore
commercialista e da maggio in poi quella di avvocato; non costituisce invece
causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività
esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano
contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;
-
svolgimento dell’attività da parte di soggetti diversi
nell’arco dei dodici mesi; sono in particolare esclusi dall’applicazione
degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d’imposta
sono stati interessati da donazione d’azienda da padre a figlio,
conferimento di impresa individuale in società, trasformazione, scissione;
in tale ultimo caso gli studi di settore restano però eventualmente
applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere
esercitate dalle due società scisse;
-
incaricati alle vendite a domicilio.
Costituisce inoltre causa che esclude l’applicazione dello
studio di settore l’esistenza di un periodo d’imposta di “non normale
svolgimento dell’attività”.
Sono considerati periodi di “non normale svolgimento
dell’attività”, ad esempio, quelli in cui:
-
l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (in tal caso si considera
periodo di cessazione dell’attività quello che precede la data di inizio
della liquidazione);
-
non è ancora iniziata l’attività produttiva prevista
dall’oggetto sociale.
In relazione a quest’ultima situazione-tipo, si indicano
alcuni esempi di casi in grado di differire l’applicazione immediata degli
studi con riguardo preminentemente alle imprese di nuova costituzione:
-
la costruzione dell’impianto si è protratta oltre il
primo periodo d’imposta (solo se per cause non dipendenti dalla volontà
dell’imprenditore);
-
non sono state concesse le autorizzazioni amministrative
necessarie (a condizione che le stesse siano state tempestivamente
richieste);
-
viene svolta una attività di ricerca propedeutica allo
svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi (sempreché non
si tratti di attività di ricerca che consenta di per sé la produzione di
beni e servizi).
Fuori di queste ipotesi si possono indicare altri esempi di
casi riconosciuti di “non normale svolgimento dell’attività”:
-
avvenuta interruzione dell’attività per tutto l’anno
a causa della ristrutturazione dei locali (a condizione che la
ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività);
-
anno in cui l’imprenditore individuale o la società
hanno affittato l’unica azienda;
-
anno in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai
fini amministrativi (a condizione che ne abbia dato comunicazione alla
Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura);
-
per gli esercenti arti e professioni, il periodo in cui
si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte
dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
Costituisce, altresì, causa di esclusione
dall’applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al
punto 9.1 della circolare
58/E del 27 giugno 2002, la classificazione in una categoria reddituale
diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
dello studio di settore approvato per l’attività esercitata.
Cause di esclusione e parametri
Tutte le cause di esclusione elencate nel paragrafo
precedente funzionano da ostacolo non solo all’applicazione dello studio di
settore, ma - nei riguardi dei contribuenti accertabili in base ai parametri -
impediscono al tempo stesso l’applicazione dei parametri, anche in deroga alle
regole parzialmente divergenti originariamente in vigore per tale procedura
accertativa.
Indipendentemente, inoltre, dal superamento di una qualsiasi
soglia di ricavi o compensi, esistono alcune attività le quali sin dal periodo
d’imposta 1995 sono state escluse dalla applicazione dei parametri poiché non
si prestano a essere correttamente trattate dalle tecniche di elaborazione
statistica: o per via del numero particolarmente ridotto di soggetti presenti
sull’intero territorio nazionale o perché si tratta di attività che seguono
un processo produttivo che non può essere adeguatamente rappresentato mediante
tecniche su base statistica. L’elenco
delle attività escluse dai parametri è contenuto negli allegati 2/a e 2/b
al Dm 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 31 gennaio 1996.
10. Le cause di inapplicabilità
Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia
degli studi di settore che dei parametri, le cause di inapplicabilità
riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore.
In questi casi, il soggetto resta ugualmente accertabile in
base alle regole stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità
consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di
settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di
attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria
ragion d’essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività
concretamente svolta ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento
durante la costruzione dello studio di settore.
Tali cause sono infatti emerse durante la “lavorazione”
degli studi e sono indicate nei relativi decreti di approvazione. Per gli studi
di settore riguardanti le attività professionali non sono state individuate
cause di inapplicabilità.
Le cause di inapplicabilità che hanno effetto sugli studi di
settore approvati per le attività imprenditoriali vengono indicate qui di
seguito.
Società cooperative
È espressamente preclusa l’applicazione degli studi a:
-
società cooperative, società consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate,
-
società cooperative costituite da utenti non
imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
-
società cooperative che, in qualsiasi forma, esercitano
l’attività di trasporto con taxi (e noleggio di autovetture con autista).
Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003
Con riferimento alle attività per le quali sono stati
approvati i relativi studi
di settore a decorrere dall’anno 2003,è previsto che gli stessi non si
applicano:
1) nel settore del commercio, agli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e
accessori), SM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione) ed SM85U
(Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), se l’esercizio
dell’attività di impresa è svolto attraverso l’utilizzo di più punti di
vendita;
2) nel caso di esercizio di due o più attività d’impresa
non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione
separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività
non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio
di settore) supera il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si
configura l’esercizio dell’attività di vendita in più punti, qualora
questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi,
magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta
separata annotazione per ciascun punto di vendita, ovvero per ciascuna attività
esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli
studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui
ai punti 1) e 2).
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente,
si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in
vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003.
Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio
2003
Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1°
gennaio 2003 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U.
29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l’obbligo dell’annotazione separata
dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite
dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
a) esercizio dell’attività nel settore delle manifatture,
dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di
vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in
più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità
in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di
vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell’attività esercitata.
È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di
settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U;
SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U;
SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U;
SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B;
SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U;SM33U; SM34U; SM36U; SM37U;
SM40B; SM44U; SM45U; SM46U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U,
SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta
condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi
punti vendita siano situati nell’ambito dello stesso territorio comunale;
b) esercizio di due o più attività d’impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività
non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.
L’introduzione dell’obbligo di annotazione separata fa
venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione
separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa
l’applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di
produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che
tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è
possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività,
anche marginali in termini di ricavi, non “soggette” a studi di settore,
tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l’eventuale
esistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l’assoggettamento
agli studi di settore o ai parametri.
L’obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre,
per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d’impresa per le
quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse
unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69
euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte
in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come
precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della
verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione
residente nel comune alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello
in cui è presentata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta
2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1°
gennaio 2003.
Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare
le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.
I contribuenti obbligati all’annotazione separata, per il
periodo d’imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali
relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato
osservato l’obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle
istruzioni per la compilazione dei modelli appositamente predisposti.
L’indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software Gerico A.s.,
l’applicazione degli studi di settore all’insieme delle attività o dei
punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione
separata.
11. I correttivi
In presenza di particolari situazioni, gli originari meccanismi di
calcolo dello studio di settore rischiavano di non cogliere in modo adeguato la
specifica realtà economica che lo studio stesso si proponeva di rappresentare.
Sono stati, pertanto, introdotti appositi correttivi per rettificare gli effetti
di particolari variabili sui ricavi o compensi stimati dal software. Tali
correttivi (Gerico 2004 li identifica con il nome di "riduzioni")
possono essere di portata generale e quindi riferiti a tutte le attività (come,
in particolare, per l’incidenza delle spese relative agli apprendisti), ma
possono anche riguardare talune specifiche attività.
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore contengono (nel quadro X) i campi da riempire ai fini
dell’applicazione dei correttivi. Per l’anno d’imposta 2003 sono
confermati i correttivi generali in vigore per il 2002. Essi continuano ad
applicarsi ai 186 studi in vigore dal 1998, dal 1999, dal 2000, 2001, 2002 e ai
42 studi approvati con decorrenza 2003 per i quali sussistono le condizioni. In
sintesi i correttivi in vigore ancora per il 2003 sono i seguenti:
Imprese
-
Correttivo per la riduzione del peso delle spese per il
lavoro prestato dagli apprendisti;
-
Correttivi specifici che, in aggiunta a quello previsto
dal punto precedente, sono applicabili per lo studio
SG66U relativo alla prestazione di servizi informatici, per lo studio
di settore SG68U relativo al trasporto merci su strada, per lo studio
SG72A relativo all’attività di trasporto con taxi.
Professionisti
Per gli studi di settore relativi alle attività
professionali, sono stati individuati specifici correttivi che, in particolare,
si riferiscono alle seguenti situazioni:
-
peso eccessivo assunto dai fattori produttivi ed in
particolare da taluni beni strumentali considerati al costo storico nella
determinazione dei compensi;
-
minor apporto, in termini di compensi derivante dal
personale dipendente addetto a mansioni di segreteria o amministrative;
-
utilizzo per l’esercizio dell’attività di strutture
di terzi (quali, ad esempio, i cd. “service”).
Per gli studi SK05U
(dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro)
e SK06U
(servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi
giudiziari, consulenza fiscale, forniti da altri soggetti) è stato introdotto
un ulteriore correttivo che riduce la stima dei compensi (puntuale e minima) in
ragione della percentuale di quelli percepiti a forfait.
Considerato che gli studi SK08U, SK16U, SK19U, SK21U, SK23U,
SK26U e SK28U interessano attività che possono essere svolte sia in forma
professionale che d’impresa, si evidenzia che i correttivi possono essere
applicati da tutti i contribuenti non congrui, indipendentemente dalla categoria
reddituale nella quale è stata qualificata l’attività esercitata. Inoltre,
per il solo studio SK08, è applicabile il correttivo per la riduzione del peso
delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti.
Il correttivo non costituisce un vincolo per il contribuente
per cui questi non è obbligato ad applicarlo qualora, inserendo in Gerico il
valore senza correttivo, egli ottiene dal software un responso di congruità. Si
deve ritenere, tuttavia, che il contribuente non sia obbligato a verificare
preliminarmente l’eventuale propria congruità senza correttivo, per cui egli
potrebbe anche avvalersi direttamente di tale abbattimento attivando comunque in
Gerico la funzione di calcolo e di valorizzazione del correttivo. Gerico 2004
possiede, al suo interno, una funzione di applicazione sia per l’esecuzione
dei calcoli necessari a determinare la riduzione che rettifica il costo, sia per
la relativa valorizzazione ai fini di determinare i ricavi o i compensi (a tal
fine va selezionata in Gerico 2004 l’apposita opzione “Riduzioni” nella
barra degli strumenti). I valori da inserire nel quadro del software riservato
agli elementi contabili (quadro F per le imprese, quadro G per i
professionisti), sono quelli al lordo del correttivo. Nel quadro X del modello
dovrà invece essere indicato sia il valore al lordo sia quello ridotto
calcolato in base al correttivo.
12. Le circostanze per essere giustificato uno scostamento
Data la valenza presuntiva dei conteggi effettuati mediante Gerico,
è possibile che i ricavi o i compensi effettivi siano inferiori a quelli
determinati dal software. In tale ipotesi il contribuente potrà dichiarare il
reddito effettivamente prodotto, anziché quello determinato sulla base dei
ricavi o dei compensi conteggiati da Gerico. In tal caso egli dovrà, tuttavia,
giustificare in seguito quali sono i motivi per cui abbia ritenuto di adeguarsi
a un livello di ricavi o di compensi inferiore a quello di riferimento. Per
venire incontro a questa esigenza di difesa del contribuente nella fase del
contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di
particolari circostanze che possono giustificare una riduzione dei ricavi
conseguiti dal contribuente. Tali circostanze non si prestano a
un’applicazione automatica (e in questo si differenziano dai cosiddetti
correttivi contabili di Gerico), ma richiedono che la loro capacità di incidere
sull’andamento effettivo dei ricavi sia verificata dall’ufficio in
contraddittorio con il contribuente, secondo una graduazione riferita al caso
concreto. Pertanto, il fatto che tali circostanze vengano comunemente denominate
"attenuanti" non sta ovviamente a significare che è automatico il
riconoscimento di una giustificazione per l'eventuale scostamento del ricavo
dichiarato, essendo comunque necessaria una specifica valutazione da caso a
caso. In particolare, la circolare
n. 110/E del 21 maggio 1999, e le circolari 121/E
dell'8 giugno 2000, 54/E
del 13 giugno 2001, 58/E
del 27 giugno 2002 e 39/E
del 17 luglio 2003 hanno segnalato le osservazioni più rilevanti formulate
dalla Commissione di esperti le quali potranno essere oggetto di particolare
approfondimento e specifica valutazione in sede di accertamento nei confronti
dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli determinati
sulla base degli studi di settore.
A parte il caso delle particolari circostanze
“riconosciute” in via generale dall’Agenzia delle Entrate si potrà tenere
conto, al momento di decidere sull’adeguamento spontaneo in dichiarazione (e
successivamente nella fase del contraddittorio pre-accertamento) di ulteriori
circostanze, anche a carattere individuale o personale.
Questi casi non possono essere previsti da una circolare, ma
se essi sono in concreto capaci di condizionare l’andamento dei ricavi o dei
compensi conseguiti, non potranno essere ignorati dagli uffici finanziari nella
fase del contraddittorio. Si consiglia perciò di conservare la relativa
documentazione, con cui sarà in seguito possibile comprovarne la portata
effettiva.
13. Gli studi e la dichiarazione Unico 2007
Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non va
presentato qualora operi una causa di esclusione dagli studi stessi. Se vi è,
invece, una causa di inapplicabilità (per cui si rendono applicabili i
parametri), occorre compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri.
I soggetti che sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore in
quanto rientranti tra quelli che determinano il reddito con criteri forfetari
(come ad esempio i cosiddetti "contribuenti minimi") sono ugualmente
tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini degli studi di settore senza indicare i dati richiesti nel quadro F
relativo agli elementi contabili.
Si fa presente che, in caso di omessa presentazione del modello, si applica
la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto
del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è
commessa la violazione.
Per verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono in linea
con i ricavi o i compensi attesi dalla metodologia degli “studi” i
contribuenti sono tenuti, al momento della dichiarazione dei redditi, a
comunicare due tipi di dati:
- i dati contabili;
- i dati extra-contabili.
Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore va presentato
solo dai contribuenti che svolgono una o più delle 490 attività comprese nei
206 studi di settore approvati ed è utilizzato anche ad aggiornare al periodo
d’imposta 2004 la base dati riguardante le informazioni extra contabili
presenti nell’archivio informatico dell’Amministrazione Finanziaria.
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore si considera parte integrante della dichiarazione dei redditi e va
presentato e inviato entro gli stessi termini previsti per quest’ultima
Applicazione dei codici di attività ATECOFIN 2004.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre
2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività
economiche, denominata ATECOFIN 2004. Tale nuova classificazione deve essere
utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti
e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1°
gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l’Agenzia delle
Entrate che ne richieda l’indicazione.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli relativi agli studi di settore sono stati predisposti sulla base
dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004. La nuova classificazione introdotta
non comporta particolari problemi ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova
classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore
precedentemente all’introduzione dei nuovi codici.
Tuttavia, come già evidenziato nellacircolare n. 27/E del 18 giugno 2004, in
particolari ipotesi, potrebbe accadere che, per effetto della nuova
classificazione ATECOFIN 2004:
- alcune attività, che con la precedente classificazione non erano
assoggettate ad alcun studio di settore (o ai parametri), rientrino, con la
nuova classificazione, in un codice di attività per il quale trova
applicazione lo studio di settore (o i parametri);
- alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate
ad un determinato studio, con la nuova classificazione siano state incluse
in uno studio diverso da quello precedentemente applicato;
- alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate
a parametri, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ad uno
studio di settore;
- alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate
a studi di settore, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai
parametri;
- alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o a
parametri, con la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno
studio di settore né ai parametri.
In tutte le predette ipotesi, il contribuente sarà comunque tenuto ad
applicare la disciplina (studio di settore o parametri) vigente prima
dell’introduzione della nuova classificazione ATECOFIN 2004.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il soggetto, per effetto esclusivamente
dell’introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004, venisse incluso in uno
studio diverso da quello precedentemente applicato, lo stesso dovrà indicare
nel quadro RF, RG o RE del modello Unico 2005 il codice ATECOFIN 2004 relativo
alla propria attività esercitata, mentre nell’allegato studi di settore dovrà
indicare il codice attività ATECOFIN 2004 collegato allo studio di settore
applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività.
Nel caso in cui precedentemente all’introduzione dei nuovi codici ATECOFIN
2004 il contribuente fosse soggetto a parametri ed ora, invece, risulti
applicabile uno studio di settore, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o
RE del modello Unico 2005 il nuovo codice e sempre nel medesimo quadro, la causa
di inapplicabilità contraddistinta con il codice 4. In tal modo al contribuente
sarà applicabile la metodologia di controllo sulla base dei parametri.
Trova comunque applicazione la nuova classificazione ATECOFIN 2004 per gli
studi approvati o revisionati sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN
2004 (studi approvati o revisionati con provvedimenti successivi al 1° gennaio
2004).
Regolarizzazione del codice attività
I contribuenti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di
variazione attività disciplinata dall’art. 35, 3° comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, o che abbiano effettuato tale dichiarazione in modo
errato, possono indicare in dichiarazione dei redditi (in particolare, nei
modelli per gli studi di settore e nei quadri RF, RG o RE) il codice
dell’attività prevalentemente esercitata senza incorrere nell’irrogazione
di sanzioni, purché provvedano anche a comunicare la variazione dati agli
Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione
dell’Unico 2005. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, vengono,
pertanto, confermate le precisazioni fornite dall’Agenzia con la risoluzione
n. 112 del 6 luglio 2001. Nelle istruzioni viene anche chiarito che quando
si verifica lo spostamento della prevalenza nell’ambito di codici di attività
già comunicati all’Amministrazione finanziaria, non è necessario presentare
la dichiarazione di variazione dati.
Studi di settore e Concordato preventivo
Sono tenuti alla compilazione dei modelli, per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche i soggetti
che hanno aderito al concordato preventivo di cui all’art. 33 del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
I contribuenti marginali
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore vengono utilizzati anche dai contribuenti che si
avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all’art. 14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con le circolari n. 23 del 9 marzo 2001 e
n. 86 del 2 ottobre 2001, l’Amministrazione ha fornito indicazioni riguardo ai
regimi agevolati previsti dalla finanziaria 2001.
I contribuenti esercenti attività per le quali risultano applicabili gli
studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato dall’art. 14, della
legge 23 dicembre 2002, n. 388, a condizione che i ricavi o compensi conseguiti
nel periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al
limite stabilito in appositi decreti ministeriali e, comunque, non superiori a
25.823 euro. I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del
diritto ad accedere e permanere nel regime agevolato sono quelli minimi
derivanti dall’applicazione del software Ge.Ri.Co., ridotti per tenere conto
delle situazioni di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in
riferimento agli indici di coerenza economica. I criteri con cui vengono ridotti
i ricavi e i compensi minimi determinati in base all’applicazione dello studio
di settore sono stati individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 2 gennaio 2002.
Per individuare la condizione di marginalità economica, tale provvedimento
stabilisce le seguenti percentuali di riduzione:
- 6% riconosciuta a tutti i contribuenti in ragione delle condizioni oggettive
di svolgimento dell’attività;
- 4% riconosciuta ai contribuenti che svolgono l’attività in comuni
situati nelle aree individuate dal gruppo “5” della territorialità generale
approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Si tratta delle aree di
marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco
diffusa. Se l’attività viene svolta in unità locali situate in più comuni,
la riduzione spetta solo se tutti questi comuni appartengono all’area
individuata dal gruppo “5” della territorialità generale. La riduzione
spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se
non vengono utilizzate unità locali. Lo stesso criterio viene adottato qualora
nel modello per l’applicazione degli studi di settore non venga richiesta
l’indicazione del comune per le unità locali.
- 5% riconosciuta ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno
di età. La riduzione spetta anche a coloro che hanno compiuto il sessantesimo
anno d’età nel corso dell’anno d’imposta di riferimento ed è attribuita
in quanto con il progredire dell’età si verifica una minore efficienza
produttiva nello svolgimento dell’attività lavorativa.
La riduzione dei ricavi e dei compensi minimi può, quindi, oscillare da un
minimo del 6% in presenza delle sole condizioni oggettive, ad un massimo del 15%
in presenza di tutti e tre i fattori.
La verifica dei requisiti per poter accedere e permanere nel regime agevolato
va effettuata confrontando i ricavi e i compensi minimi, ridotti delle
percentuali indicate, con i limiti stabiliti per ogni studio di settore. I
provvedimenti 8 febbraio 2001, 28 febbraio 2001, 26 marzo 2001, 22 febbraio
2002, 17 aprile 2002, 15 aprile 2003, 13 aprile 2004 e 22 aprile 2005 hanno
fissato tali limiti.
All’interno del software Ge.Ri.Co. 2006 è disponibile una
funzione specifica che consente di verificare quale sia l’entità dei ricavi
determinati tenendo conto delle predette riduzioni.
Per accedere o permanere nel regime agevolato occorre prendere in
considerazione sia i ricavi dichiarati dal contribuente che quelli calcolati in
base agli studi di settore con l’applicazione delle specifiche riduzioni
precedentemente indicate. Nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati o
quelli ridotti calcolati da Ge.Ri.Co. risultino superiori ai limiti stabiliti
per ciascuno studio di settore non è possibile accedere al regime fiscale delle
attività marginali o permanere nello stesso.
Per il primo anno il contribuente è ammesso al regime agevolato solo se
tanto i ricavi dichiarati nell’anno precedente quanto quelli determinati con
gli studi di settore (prendendo in considerazione i dati riferibili all’anno
precedente ed applicando le riduzioni più volte ricordate) sono inferiori al
limite stabilito per i singoli studi. Se nell’anno precedente si è verificata
una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi, si prenderanno in
considerazione solo i ricavi o compensi dichiarati senza effettuare alcun
ragguaglio nel caso in cui l’attività sia iniziata nel corso dell’anno.
Modelli per l’annotazione separata
Per i contribuenti obbligati all’annotazione separata sono stati
predisposti appositi modelli, da utilizzare per indicare i dati contabili e
strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è
stato osservato l’obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore.
I soggetti esercenti più attività d’impresa per le quali si applicano gli
studi di settore ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o
di vendita (cosiddetti multipunto/multiattività), tenuti per il 2004 alla
indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano
effettuarla, sono tenuti a compilare i seguenti modelli:
- i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore (SD, TD, SG, TG, SK e TK imprese, SM e TM), indicando i
componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire
in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
- il modello M Annotazione separata – composizione dei
ricavi, indicando i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero
alle diverse unità di produzione o di vendita;
- il modello N Annotazione separata - dati contabili e
del personale a destinazione promiscua, per i dati del personale e quelli
contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate
ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili
e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli
di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore. L’attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle
singole unità di produzione o di vendita viene effettuato dal software GE.RI.CO.
Annotazione Separata.
La compilazione dei modelli per l’annotazione separata consentirà
l’applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto
software Gerico
A.s. che fornisce indicazioni in ordine:
- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il
complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la
produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel
complesso l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e
massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del
settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.
14. L'adeguamento spontaneo in dichiarazione
I soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore, se
rilevano che i ricavi o i compensi contabilizzati nel corso del 2003 sono
inferiori a quelli determinati con l’applicazione Gerico, nel primo anno di
applicazione degli studi (ovvero anche in un anno successivo, qualora vi sia
stato aggiornamento o revisione dello studio) possono adeguarsi in
dichiarazione, senza sanzioni, né interessi. A decorrere dal periodo
d’imposta 2003, è consentito l’adeguamento in dichiarazione, sulla base
delle analoghe determinazioni assunte con risoluzione 52/E del 2001 e circolare
54/E del 2001.
All’interno dei modelli, in particolare nei quadri F e G,
relativi agli elementi contabili, è stato previsto un apposito campo interno
(rispettivamente nel rigo F14, per il reddito di impresa, e nel rigo G07 per il
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni) per indicare
l’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati ai fini dell’adeguamento
agli studi di settore non annotati nelle scritture contabili.
Al fine di evitare un eventuale accertamento motivato in base
agli studi di settore, il contribuente deve adeguarsi ai ricavi o ai compensi
puntuali di riferimento. Tuttavia, se ritiene che ve ne sia motivo, il
contribuente può allinearsi all’interno del cosiddetto intervallo di
confidenza (dichiarando cioè un importo a partire dai ricavi o dai compensi
minimi ammissibili e fino ad “avvicinarsi” al valore puntuale di
riferimento). In tal caso l’Agenzia delle Entrate potrà verificare e quindi
chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di non
adeguarsi al valore puntuale di riferimento.
15. La congruità e la coerenza
Inserendo in Gerico i valori delle variabili contabili ed
extra contabili richieste, è possibile verificare la posizione del contribuente
in ordine a due distinti aspetti della sua “normalità statistica”:
-
i principali indicatori economici
-
i ricavi o i compensi dichiarati.
La congruità
Sotto il primo profilo Gerico attesta anzitutto se i ricavi o
i compensi del contribuente sono “congrui”, cioè pari almeno al valore
puntuale di riferimento calcolato con il software per lo specifico contribuente.
In caso contrario, Gerico indica il valore puntuale atteso, ed inoltre indica i
ricavi o i compensi minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel
margine di oscillazione (chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo
scostamento è ritenuto “possibile”. Nella circolare
n. 110/E del 21 maggio 1999 è stato in particolare precisato che i
contribuenti i quali si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi
o compensi alle risultanze della applicazione degli studi di settore, in sede di
dichiarazione dei redditi devono effettuare l’adeguamento tenendo conto del
valore che nella applicazione Gerico viene indicato quale valore di riferimento
puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro,
consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno
dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del valore minimo.
In sede di controllo della applicazione degli studi di
settore l’Agenzia delle Entrate:
-
in caso di adeguamento al valore puntuale considererà
corretta la posizione del contribuente e potrà procedere ad accertamento
sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui sulla scorta di
elementi documentali, sarà in grado di rettificare i dati presi a base per
l’applicazione degli studi di settore;
-
in caso di adeguamento all’interno dell’intervallo
tra valore minimo e valore puntuale, fermo restando che si tratta, comunque,
di ricavi o compensi "possibili", potrà verificare e quindi
chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di
adeguarsi a un valore inferiore a quello di riferimento puntuale (circolare
148/E del 5 luglio 1999).
La coerenza
La correttezza dei comportamenti del contribuente monitorata
da Gerico dipende in definitiva da valutazioni che riguardano due distinti
aspetti: la congruità dei ricavi o dei compensi e la coerenza degli indicatori
economici. Ciascuno di tali aspetti viene considerato autonomamente dal
software, per cui si può avere la non congruità accompagnata dalla coerenza e,
viceversa, l'incoerenza unita alla congruità (è anche possibile, ovviamente,
la non congruità accompagnata dalla non coerenza).
Per quanto concerne in particolare l'aspetto relativo alla
coerenza, Gerico è in grado di verificare la regolarità dei principali
indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente (i
quali sono predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore
approvato). La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori
minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli
operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.
Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno
essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo,
pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso
detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento
diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di
anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da
comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze
produttive dell’azienda o da inefficiente organizzazione dell’attività.
Qualora, in base alle verifiche effettuate, emergano, ad esempio, componenti di
costo non contabilizzate che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, si potrà procedere ad accertamento in base a tale
strumento, tenendo conto dei ricavi o dei compensi presunti che derivano dalla
considerazione di tali nuovi elementi.
Va infine segnalato che le eventuali anomalie riscontrate
negli indici di coerenza non possono dar luogo ad “adeguamento” da parte del
contribuente.
16. Gli studi come procedura di accertamento
Gli studi di settore costituiscono, altresì, una procedura
facilitata di accertamento nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, la quale
potrà utilizzare i dati derivanti dagli studi di settore al fine di individuare
i soggetti da sottoporre a controllo. A questo riguardo potrà essere
utilizzata:
La prima anomalia potrà in particolare essere utilizzata
come “spia”, riguardo ai soggetti tenuti per obbligo alla contabilità
ordinaria (soggetti rispetto ai quali gli studi non sono utilizzabili a
prescindere da una verifica sul posto). Infatti, se si tratta viceversa di
soggetti tenuti alla contabilità semplificata è già possibile per l’Agenzia
delle Entrate utilizzare i ricavi o i compensi puntuali di riferimento ai fini
della emissione di un accertamento, previo contraddittorio, ma senza necessità
di verifica sul posto o di esame delle scritture contabili.
La seconda “spia” (quella dell’incoerenza) potrà
invece essere utilizzata nei confronti di tutti i soggetti per i quali sono
applicabili gli studi di settore, compresi i soggetti tenuti alla contabilità
semplificata che abbiano dichiarato ricavi o compensi congrui.
La segnalazione dell’incoerenza accende infatti nei quadri
di controllo dell’Agenzia delle Entrate una spia importante
sull’attendibilità complessiva dei dati forniti dal contribuente. A questo
riguardo non ha rilievo il fatto che l’eventuale adeguamento ai ricavi o ai
compensi congrui sia avvenuto spontaneamente in dichiarazione.
In base alle risultanze degli studi di settore è possibile
operare un accertamento di tipo analitico presuntivo ai sensi dell’articolo 39,
comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R n. 633 del 1972. Si
tratta di valutazioni presuntive in ordine alle quali è previsto un confronto
con il contribuente attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione.
Motivazioni dell’accertamento
Con l’art. 62-sexies, comma 3, dello stesso D.L. n. 331 del
1993 è stato previsto che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono
accertamenti di tipo analitico presuntivo ai sensi dell’articolo 39, primo
comma, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del predetto articolo 62-sexies, infatti,
“Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche
e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli
studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente
decreto”. Le disposizioni in argomento furono emanate prima che fosse definita
la metodologia usata per la elaborazione degli studi di settore e la normativa
di dettaglio per la applicazione degli studi in sede di accertamento.
Successivamente, il protocollo d’intesa siglato con le
Associazioni di categoria il 26 settembre 1996 e l’attività di raccolta delle
informazioni utili all’elaborazione degli studi di settore e la
predisposizione dei primi prototipi, che è stata effettuata utilizzando
sofisticate tecniche di analisi micro-economica e procedure di analisi
statistica multivariata, hanno modificato profondamente questo quadro di
riferimento.
In considerazione di questo nuovo contesto il legislatore é
nuovamente intervenuto al fine di disciplinare in modo dettagliato modalità e
regole per l’effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore.
Con l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono state esplicitamente
previste:
- condizioni di applicabilità degli studi di settore
graduate in relazione agli obblighi contabili dei contribuenti;
- cause di esclusione dalla applicazione degli studi nelle
ipotesi in cui fossero sorte perplessità sulla loro attendibilità;
- verifiche sui prototipi degli studi da approvare affidate
ad una commissione di esperti che esprime un giudizio sulla idoneità dei
predetti studi a rappresentare la realtà analizzata.
Si tratta di una disciplina volta a fornire garanzie in
presenza delle quali si può ritenere che sussistano le “gravi” incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente
desumibili dall’applicazione degli studi di settore”, genericamente previste
dall’articolo 62-sexies del citato D.P.R. 331 del 1993. Per altri versi va
osservato che i gravi scostamenti non si possono considerare esistenti solo in
presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati in
base agli studi di settore, tenuto anche conto delle finalità degli studi
stessi volti ad incentivare l’adeguamento spontaneo da parte di contribuenti e
delle metodiche utilizzate nella fase di elaborazione. L’importo determinato
in base agli studi di settore ha il valore di presunzione relativa ed in
presenza delle condizioni richieste dall’articolo 10 della legge 146 del 1998
può essere, senz’altro, posto a base di eventuali avvisi di accertamento
senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni in ordine alla
motivazione della loro pretesa.
Coerentemente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza
della sezione tributaria n. 2891 del 27 febbraio 2002, la piena legittimità
della utilizzazione di ragionamenti presuntivi, nell’ambito degli accertamenti
analitico-presuntivi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n.
600 del 1973, posta a sostegno della conclusione che non vanno fornite altre
dimostrazioni, trova conferma nella evoluzione legislativa che si è avuta a
partire dal 1985. Citando nel ragionamento anche gli studi di settore la Corte
di Cassazione afferma, inoltre, che la predetta evoluzione legislativa “ha
confermato sempre di più la possibilità che l’Amministrazione utilizzi
strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva
a livello generale”. In tale contesto “può determinarsi una situazione
probatoria che investe anche la quantità dei valori ottenuti sulla base delle
presunzioni medesime” ed il contribuente ha “l’onere di attivarsi e di
mostrare o l’impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie
o l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni”.
La motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore va
ricercata nell’intero procedimento di approvazione dei singoli studi perché:
gli elementi posti a base del ragionamento presuntivo che
porta alla stima dei ricavi o compensi sono stati individuati a seguito di una
specifica attività di analisi che ha previsto: la individuazione di tali
elementi nell’ambito di tavoli tecnici; l’invio al domicilio dei
contribuenti di appositi questionari e l’elaborazione delle risposte fornite
dagli stessi;
i criteri con i quali si perviene alla quantificazione dei
ricavi o compensi presunti partendo dagli elementi precedentemente individuati
sono codificati nelle note tecniche e metodologiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale in occasione della approvazione dei singoli studi di settore. Tali
criteri esplicitano il ragionamento presuntivo che viene svolto per passare dal
fatto noto, “gli elementi significativi”, a quello che si vuol desumere:
l’entità dei ricavi e compensi che credibilmente può essere stata conseguita
dal contribuente. Si ricorda che i criteri in esame sono stati diffusamente
illustrati nel paragrafo n. 3 della circolare n. 110/E del 1999;
i risultati della applicazione di questa metodologia, in
relazione ai singoli studi di settore di volta in volta elaborati, sono stati
sottoposti al vaglio delle associazioni di categoria e professionali che
forniscono elementi di valutazione e conoscenza alla commissione di esperti che
esprime il parere previsto dall’articolo 10 della legge 146 del 1998.
La procedura di elaborazione degli studi di settore
garantisce affidabilità, obiettività e trasparenza al ragionamento presuntivo,
ma non priva il contribuente della possibilità di fornire prova contraria
adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato
dell’applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto
di controllo. E’, infatti, evidente che la validità delle metodologie
utilizzate non è garanzia della loro sicura applicabilità a tutti i
contribuenti analizzati.
Lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove documentali
certe, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui
ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si
fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale
capacità di convincimento dell’ufficio. In tal senso si è espressa anche la
Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza della sezione tributaria n.
2891 del 27 febbraio 2002, nella quale si afferma che il contribuente può
confutare il ragionamento presuntivo svolto dalla Amministrazione
“eventualmente confermando al contempo, con delle presunzioni, la validità
del suo operato”. In particolare, possono essere evidenziate circostanze
specifiche o elementi che non sono presi in considerazione dallo studio di
settore (che costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l’andamento
dell’attività in condizioni di normalità) e, pertanto, non incidono nella
determinazione del relativo risultato. Il contribuente, inoltre, può
rappresentare situazioni peculiari che hanno determinato difficoltà nello
svolgimento dell’attività tali da compromettere il risultato gestionale
dell’impresa o la capacità di conseguire compensi nell’ambito
dell’attività professionale. Gli accertamenti basati sugli studi di settore
debbono essere effettuati dagli Uffici tenendo conto delle disposizioni che
regolano il procedimento di accertamento con adesione. L’invito al
contraddittorio dovrà, pertanto, contenere gli elementi rilevanti ai fini
dell’accertamento per consentire al contribuente di produrre eventuali
elementi ed argomentazioni. Le motivazioni addotte dal contribuente in sede di
contraddittorio dovranno essere attentamente valutate dagli uffici, i quali
dovranno anche motivare dettagliatamente il rigetto o l’accoglimento di tali
argomentazioni. Per gli atti di adesione relativi ad accertamenti fondati sugli
studi di settore sono, naturalmente, applicabili le disposizioni procedurali
contenute nel punto 4.1. della circolare n. 65/E del 28 giugno 2001 ed in
particolare quelli legati alla circostanziata motivazione dell’atto di
definizione nel quale devono essere puntualmente indicati:
gli elementi di valutazione addotti dal contribuente ed i
documenti prodotti;
i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione
dell’originaria pretesa;
i criteri adottati per la rideterminazione della base
imponibile, in stretta connessione agli elementi che, a seguito del
contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.
In mancanza di adesione si dovrà provvedere, con la stessa
cura, alla motivazione di eventuali avvisi di accertamento indicando quale
documentazione è stata esibita dal contribuente e quale ragionamento probatorio
abbia svolto per motivare una quantificazione dei ricavi diversa da quella
risultante dalla applicazione degli studi di settore. Dovranno essere spiegati e
descritti, altresì, i passaggi logici che hanno indotto l’ufficio a
respingere, in tutto o in parte, il ragionamento presuntivo elaborato dal
contribuente. Si evidenzia, infine, che l’attendibilità delle procedure di
elaborazione degli studi di settore non impedisce all’Amministrazione di
svolgere l’azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a
risultati diversi da quelli degli stessi studi, anche nei confronti dei
contribuenti che risultano congrui e coerenti. In tali casi, per evitare che i
risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possano essere
validamente opposti dai contribuenti, è necessario, però, che la
determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e
su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi
stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta
a controllo. Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non
assumerà alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e
coerente rispetto agli studi di settore.
Come già precisato nella circolare 25/E del 14 marzo 2001,
le risultanze degli studi di settore possono essere fatte valere, in fase di
contraddittorio, per motivare e documentare idoneamente eventuali scostamenti
tra l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quello presunto in base ai
parametri. Infatti, gli studi di settore individuano non solo la capacità
potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma tengono anche conto dei
fattori interni ed esterni all’attività che possono determinare una
limitazione della capacità produttiva. Considerata l’efficacia degli studi di
settore quale strumento di valutazione della effettiva situazione economica del
soggetto, gli uffici potranno tenere in considerazione le risultanze degli
stessi studi in sede di contraddittorio anche qualora siano stati approvati
successivamente alla data di emanazione della citata circolare 25/E del 14 marzo
2001 e anche se ne sia stata prevista un’applicazione sperimentale. In sede di
contraddittorio va tenuto presente che gran parte degli studi riguardanti le
attività professionali, per stimare i compensi, tengono conto dell’anzianità
professionale o dell’anno di inizio dell’attività. L’utilizzo di una
versione di Ge.Ri.Co. elaborata per essere applicata ad un anno d’imposta
successivo a quello da accertare, genera una sovrastima dei compensi
attribuibili al contribuente in quanto gli stessi sono determinati sulla base di
un’anzianità professionale superiore a quella effettiva. Ad esempio,
l’applicazione di Ge.Ri.Co. 2004 (elaborato per il periodo d’imposta 2003)
ad un professionista che esercita l’attività dal 1990, finalizzata a stimare
l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta 2000, attribuisce
al contribuente un’anzianità professionale di 13 anni (dal 1990 al 2003)
anziché di 10 (dal 1990 al 2000) con effetti di sovrastima dei compensi
presunti.
17. Come difendersi dagli studi di settore
La prima difesa del contribuente dagli studi di settore è insita nelle stesse
procedure di accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi
procedurali collegati all’accertamento con adesione . Chi avrà riceve un
accertamento in base allo studio potrà avvalersi oltre che delle regole
sull’accertamento con adesione anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti
dall'ordinamento, compreso l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria
provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le due parti in
sede di concordato. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, prima di
effettuare un accertamento in base agli studi di settore inviteranno il
contribuente al contraddittorio preventivo. L’invito conterrà gli elementi
rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione.
L’aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l’onere della prova:
sarà lui a dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono inferiori a
quelli determinati dallo studio di settore.
Gli uffici avranno cura di adeguare il risultato degli studi
alla concreta e particolare situazione dell’impresa o dell’attività
professionale.
In ogni caso, le osservazioni formulate dai contribuenti nel
corso del contraddittorio andranno attentamente valutate e l’ufficio dovrà
motivare sia l’accoglimento che il rigetto delle stesse. Per informazioni
ulteriori e possibile rivogersi all'Ufficio Studi di settore dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Altri riferimenti alla dichiarazione dei redditi 2007
Scadenze Unico
2007 e modello 730 770
Unico 2007 persone fisiche
Unico
2007 società
di persone
Unico
2007 Società di capitale
Modello 730
2007
Modello
770 2007
Modello IVA
2007
Modelli Irap
2007
Modello F24
2007
Aliquote
ICI 2007
Studi di Settore 2007
Legge finanziaria
2007
Sottocategoria: Redditometro-e-settori-
Vi ricordiamo che è disponibile in merito alla dichiarazione
dei redditi il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi
un parere all'esperto
[
]
|