Il Garante per la privacy, ha emanato un provvedimento a carattere generale, per tutelare gli utenti e gli abbonati dei servizi telefonici.
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Vengono innovate le disposizioni riguardanti le aziende che svolgono attività
di telemarketing, le quali effettuano telefonate mediate gli operatori dei call
center per vendere servizi delle aziende.
La casistica da cui prende spunto la nuova regolamentazione del settore è
varia, ed in particolare si menziona la situazione che ha visto coinvolto un
cliente ignaro che, al momento della attivazione di una scheda telefonica, ha
visto acquisire i proprio dati anagrafici presi dal documento di identità, allo
scopo di partecipare alla estrazione di ambiti premi, mentre in realtà venivano
utilizzati per finalità di marketing.
Inoltre sono stati segnalati altri episodi come quello dell'attivazione di
servizi non richiesti, quali la segreteria telefonica, tariffe telefoniche
speciali, linee di navigazione veloce in Internet, di cui i consumatori sono
venuti a conoscenza solamente al momento di pagare la prima bolletta.
Si tratta di salvaguardare anche i diritti dei consumatori attraverso la tutela
della privacy, in quanto solitamente il contatto telefonico avviene senza alcun
preavviso, sfruttando il fattore sorpresa col potenziale cliente, venendosi a
trovarsi in una situazione di inferiorità negoziale e psicologica a differenza
dell’operatore, preparato a gestire vantaggiosamente ogni possibile situazione
che si venga a maturarsi nel corso della trattativa.
Una delle principali novità riguarda l’obbligo per l'operatore del call
center, di iniziare la telefonata esplicitando la fonte alla quale sono stati
ricavati i dati personali che sta adoperando, quali in primis il numero di
telefono ed i dati identificativi del chiamato, onde improntare i rapporti alla
massima trasparenza possibile.
Ma la disposizione che maggiormente interesserà coloro i quali non tollerano di
essere rintracciati dalle telefonate da parte degli operatori dei call center e
dai televenditori telefonici, è quella di richiedere direttamente all'operatore
la cancellazione dei propri dati dal database, evitando cosi di essere
ricontattati in futuro: la pregressa normativa richiedeva il maggior onere della
richiesta scritta.
Articolo a cura del Dott. Alessandro Allaria
di Napoli
www.contrattiesocieta.com alessandroallaria@contrattiesocieta.com
Sottocategoria: Privacy-
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