Finanziaria 2006, detrazioni fiscali al 41% su ristrutturazioni di immobili e modifiche delle aliquote Iva. 

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Come già letto nel testo definitivo della Legge Finanziaria per il 2006, l’IVA sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni è tornata al 20%, vanificando così l’effetto dell’aumento della detrazione fiscale dal 36 al 41%. Tuttavia è rimasta ancora una possibilità per godere del doppio vantaggio, cioè dell’IVA al 10% e detrazione al 41%: è il caso della ristrutturazione edilizia.  
 
Esaminiamo il dettaglio:

Agevolazione transitoria:

dal 1° gennaio 2006 è venuta meno la temporanea riduzione dell’IVA al 10% su alcune prestazioni di manodopera, in base alla quale, la Legge 488/99 aveva disposto l’assoggettamento per le prestazioni di servizi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 Legge 454/78, eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa.

Ci interessa sapere, allora, quali sono le prestazioni ancora assoggettate all’aliquota agevolata.

Agevolazione permanente:

la Legge citata (488/99) aveva principalmente agevolato i servizi compresi nelle lettere a) e b) dell’art. 31, visto che le lettere c) e d) nonché e) del medesimo articolo, già erano permanentemente soggette all’aliquota del 10%.
Il n. 127 quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72 assoggetta all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui alle citate lettere dell’art. 31, e il n. 127 terdecies, della stessa tabella, assoggetta alla medesima aliquota le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero.
Sono quindi stabilmente agevolati:

· Lettera c: interventi di restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare la struttura edilizia e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d’uso con essa compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei alla struttura edilizia;

· Lettera d: interventi di ristrutturazione, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Si comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Secondo una nuova definizione data dall’art. 3 del dpr 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione di un fabbricato che mantiene la stessa volumetria e sagoma del preesistente;

· Lettera f: interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno di lotti, di isolati e della rete stradale.

La prassi consolidata vuole che l’agevolazione riguardi sia il recupero del patrimonio edilizio privato, che pubblico. 

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2003, specifica, infatti, che l’agevolazione è applicabile anche ai lavori di recupero di un immobile adibito ad uffici.
Bisogna però fare attenzione alla finalità dell’intervento. E’ necessario che ci sia sempre una situazione di degrado da recuperare, e non anche solo una ristrutturazione in funzione di un semplice cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
 
A cura di Angelo Facchini Commercialista in Bari
www.studiofacchini.it – facchiniangelo@libero.it


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