La legge competitività 80/2005 ha modificato profondamente la disciplina del processo esecutivo e conseguentemente la tempistica sui tempi per espropriazione e pignoramento dei beni.
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Le novità, che si applicheranno alle procedure aperte dopo il 1º gennaio 2006, riguardano molte norme comuni a tutti i tipi di processo esecutivo o comunque relative all’espropriazione forzata in generale.
Tra queste le più rilevanti sono quelle relative al titolo esecutivo, al pignoramento e alla sua conversione, all’intervento dei creditori senza titolo, alla sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo e dell’esecuzione. Le nuove regole sono estese anche alle procedure pendenti al 1° gennaio 2006.
PRINCIPALI MODIFICHE:
Il titolo esecutivo
Tra i titoli esecutivi è inserita la scrittura privata autenticata. Tra i titoli giudiziali indicati dal n. 1 dell’articolo 474 del Codice di procedura civile sono inseriti anche gli altri atti;
Opposizione agli atti esecutivi
Questo rimedio, originariamente previsto per il controllo sulla regolarità della procedura caratterizzato dalla non appellabilità della sentenza, è esteso ora alle ordinanze che decidono sulle controversie in sede di distribuzione e quindi a controversie che attengono al rapporto sostanziale (ad esempio, al pagamento successivo alla sentenza). È stato inoltre modificato il termine per proporre l’opposizione in base all’articolo 617 del Codice di procedura civile con un aumento dagli attuali 5 a 20 giorni;
Pignoramento dei beni e conversione
Il debitore dovrà eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice. In mancanza, le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria. L’ufficiale giudiziario, in caso d’insufficienza di quelli rinvenuti, potrà invitare il debitore a indicare altri beni. Il pignoramento si perfezionerà con la verbalizzazione e sottoscrizione della dichiarazione. La conversione del pignoramento potrà essere effettuata fino al momento in cui è disposta la vendita e, per le sole esecuzioni mobiliari, anche al momento in cui si dispone l’assegnazione;
I creditori
L’intervento nella procedura senza titolo esecutivo è stato limitato ai creditori che hanno ottenuto un provvedimento di sequestro, a quelli con diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o con diritto di pegno. In tutte le procedure il creditore pignorante potrà indicare ai creditori chirografari l’esistenza di altri beni ai fini dell’estensione del pignoramento;
Distribuzione della somma ricavata
È previsto a favore dei creditori intervenuti senza titolo l’accantonamento delle somme che a essi spetterebbero;
Le liti nella fase della distribuzione
Il giudice decide con ordinanza (impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi) le controversie tra creditori o tra creditore e debitore sull’ammontare dei crediti o sui diritti di prelazione. Inoltre il giudice può disporre la sospensione parziale o integrale della distribuzione;
Efficacia esecutiva del titolo
Il giudice dell’opposizione a precetto, ricorrendo gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. In queste circostanze la giurisprudenza aveva finora applicato l’articolo 700 del Codice di procedura civile. Questa disposizione va raccordata con il contenuto dell’opposizione a precetto e quindi questa ipotesi di sospensione (così come la sospensione della esecuzione disposta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione alla luce dell’articolo 615 del Codice di procedura civile) va distinta da quella che può essere disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo;
Sospensione del processo esecutivo
Il reclamo al collegio previsto dall’articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile in materia cautelare è esteso al provvedimento che decide sull’istanza di sospensione proposta a seguito di opposizione all’esecuzione. La norma confermerebbe la natura cautelare del provvedimento di sospensione per cui sarebbero applicabili anche altre norme del procedimento cautelare non espressamente richiamate come l’articolo 669-decies che ammette la modifica o la revoca del provvedimento in corso del giudizio;
Sospensione facoltativa
Al fine di porre fine alla prassi dei continui rinvii di udienze in pendenza di trattative tra le parti, il giudice, su istanza dei creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere la procedura esecutiva fino a 24 mesi e che l’ordinanza, anche su richiesta di un solo creditore, è però in qualunque momento revocabile. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sospensione il creditore interessato deve, a pena d’estinzione, presentare l’istanza per la fissazione di una nuova udienza.
A cura di Angelo Facchini Commercialista in Bari
www.studiofacchini.it - facchiniangelo@libero.it
Sottocategoria: Pignoramento-dei-beni- Decreto-ingiuntivo- Debitore-ed-opposizioni-
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