Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI . Capo II NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

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vedi sommario Codice della proprietà industriale 2005

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1.
Diritti di proprieta’ industriale
1. Ai fini dei presente codice, l’espressione proprieta’ industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita’, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta’ vegetali.

Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta’ industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta’ industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita’, le nuove varieta’ vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attivita’ amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da’ luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita’ e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, e’ accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varieta’ vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani e’ accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novita’ vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani e’ accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani e’ analoga a quella prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne’ della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, ne’ della Organizzazione mondiale del commercio, ne’, per quanto attiene alle nuove varieta’ vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novita’ vegetali, e’ accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocita’ di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalita’.

Art. 4.
Priorita’
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorita’, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprieta’ industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorita’ a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilita’, di privativa di nuova varieta’ vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita’ e’ di dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilita’ e le varieta’ vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E’ riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita’ qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioe’ idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda e’ stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e’ stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta’ esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprieta’ industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta’ industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perche’ il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e’ modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
3. Le facolta’ esclusive attribuite al costitutore di una varieta’ protetta e delle varieta’ essenzialmente derivate dalla varieta’ protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta’ essenzialmente derivata, al costitutore delle varieta’ che non si distinguono nettamente dalla varieta’ protetta e al costitutore delle varieta’ la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta’ protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta’ protetta oppure un’esportazione del materiale della varieta’ stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta’ del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.

Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta’ industriale appartiene a piu’ soggetti, le facolta’ relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Capo II 
NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Sezione I
Marchi

Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita’ cromatiche, purche’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Art. 8.
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purche’ il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolta’ di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira’ a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita’ economiche, nonche’ gli emblemi caratteristici di questi.

Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da’ un valore sostanziale al prodotto.

Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche’ i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorita’ competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformita’ a quanto e’ disposto nel comma 4.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta’ di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualita’ di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta’ di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo’ consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi puo’ rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta’ di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purche’ quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Art. 12.
Novita’
1. Non sono nuovi, ai sensi dell’articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia’ noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza tra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi’ noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta’ industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta’ acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicita’, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno gia’ noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra l’attivita’ d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza fra i segni o dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita’, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio gia’ notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta’ industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita’ il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullita’.
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Art. 13.
Capacita’ distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita’, la quantita’, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 e all’articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo’ essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullita’, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne e’ stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attivita’ o dell’inattivita’ del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacita’ distintiva.

Art. 14.
Liceita’
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita’ dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta’ industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d’impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita’ o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione puo’ essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e’ stato
oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e’
effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione
mondiale della proprieta’ intellettuale di Ginevra.

Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso
l’Organizzazione mondiale della proprieta’ intellettuale di Ginevra
(OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni
internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione
mondiale della proprieta’ intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all’Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti la designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi
internazionali designanti l’Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.

Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo’
essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita’
produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in
uno Stato estero che accordi reciprocita’ di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita’ della
registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al
giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla
prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre che
la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di
apertura dell’esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e’
stabilito un termine piu’ breve, la domanda di registrazione deve
essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu’ marchi identici o simili per prodotti o servizi
identici o affini presentati per l’esposizione nello stesso giorno,
la priorita’ spetta al marchio per il quale e’ stata depositata prima
la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate
dall’interessato e menzionate nell’attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 19.
Diritto alla registrazione
1. Puo’ ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
2. Non puo’ ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato
consistono nella facolta’ di fare uso esclusivo del marchio. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell’attivita’ economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e’ stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza
fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo’ in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita’.
3. Il commerciante puo’ apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non puo’ sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita’, alla
quantita’, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio, purche’ l’uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale.
2. Non e’ consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne’, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,
prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita’ o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta’
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E’ vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo
che la relativa registrazione e’ stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita’ comporta la illiceita’ dell’uso del marchio.

Art. 22.
Unitarieta’ dei segni distintivi
1. E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile
all’altrui marchio se, a causa dell’identita’ o dell’affinita’ tra
l’attivita’ di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e’ adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che puo’ consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.

Art. 23.
Trasferimento del marchio
1. Il marchio puo’ essere trasferito per la totalita’ o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato.
2. Il marchio puo’ essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per la totalita’ o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali
e’ stato registrato e per la totalita’ o per parte del territorio
dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d’impresa puo’ far valere il diritto
all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che
violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla
durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei
prodotti o servizi per i quali la licenza e’ concessa, al territorio
in cui il marchio puo’ essere usato o alla qualita’ dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Art. 24.
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o servizi per i quali e’ stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del
marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere distintivo, nonche’ l’apposizione nello Stato del marchio
sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di
essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito o con l’uso, la decadenza non puo’ essere fatta valere
qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i
preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo
dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in
considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della
proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra’ luogo la decadenza per non uso se il
titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi
prodotti o servizi.

Art. 25.
Nullita’
1. Il marchio e’ nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se
sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12;
b) se e’ in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e’ in contrasto con il disposto dell’articolo 8;
d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).

Art. 26.
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
b) per illiceita’ sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma
2;
c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

Art. 27.
Decadenza e nullita’ parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullita’ di un marchio d’impresa
sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali
il marchio e’ registrato, la decadenza o nullita’ riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.

Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi
dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta’ non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la
dichiarazione di nullita’ del marchio posteriore ne’ opporsi all’uso
dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e’ stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo’
opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

Sezione II
Indicazioni geografiche

Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine che identificano un paese, una regione o una localita’,
quando siano adottate per designare un prodotto che ne e’ originario
e le cui qualita’, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede, e’ vietato, quando sia idoneo
ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di
denominazioni di origine, nonche’ l’uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita’ diversa
dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le
qualita’ che sono proprie dei prodotti che provengono da una
localita’ designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l’uso nell’attivita’ economica del proprio nome o del nome del
proprio dante causa nell’attivita’ medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.

Sezione III
Disegni e modelli

Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e
modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale
ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o
artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu’
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 32.
La novita’
1. Un disegno o modello e’ nuovo se nessun disegno o modello
identico e’ stato divulgato anteriormente alla data di presentazione
della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la
priorita’, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorita’, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si
prende in considerazione il margine di liberta’ di cui l’autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello si considera divulgato se e’ stato reso accessibile al
pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e’
stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunita’, nel corso della normale attivita’ commerciale, prima della
data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita’, prima della data di quest’ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu’ di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo
avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorita’, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.
4. Non costituisce altresi’ divulgazione, ai fini dell’applicazione
degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorita’, se cio’ risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell’autore o del suo avente causa.
5. Non e’ presa altresi’ in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Art. 35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di
un prodotto complesso possiede i requisiti della novita’ e del
carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto
complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe’
durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di
per se’ i requisiti di novita’ e di individualita’.

Art. 36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o
modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono
essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e
dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o
modello e’ incorporato o al quale e’ applicato di essere unito o
connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono
costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che
possiedono i requisiti della novita’ e del carattere individuale
quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo’
ottenere la proroga della durata per uno o piu’ periodi di cinque
anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.

Art. 38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,
che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le
loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto
del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o
modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di
registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la
domanda con la relativa documentazione e’ resa accessibile al
pubblico.
5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche’ il
richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilita’ per un
periodo che non puo’ essere superiore a trenta mesi dalla data di
deposito o da quella di priorita’.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione e’ stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 39.
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo’ essere chiesta la registrazione per
piu disegni e modelli, purche’ destinati ad essere attuati o
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 ottobre
1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non e’ ammessa
la domanda concernente piu’ registrazioni ovvero una sola
registrazione per piu’ disegni e modelli. Se la domanda non e’
ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita
l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla
parte ammissibile, con facolta’ di presentare, per i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu’ modelli o disegni puo’ essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu’ di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che non presenta i requisiti di validita’, su istanza del titolare,
puo’ essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello
conserva la sua identita’. La modificazione puo’ risultare altresi’
da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la
parziale nullita’ della registrazione stessa.

Art. 40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita’
ed al tempo stesso accresce l’utilita’ dell’oggetto al quale si
riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello di utilita’ e la registrazione per disegno o modello, ma
l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo
titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo ne accresca l’utilita’, e’ applicabile la procedura di
limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le necessarie
modifiche.

Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare
il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di
utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione,
l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello
e’ incorporato o al quale e’ applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno
o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del
margine di liberta’ dell’autore nella realizzazione del disegno o
modello.

Art. 42.
Le limitazioni del diritto su disegno o modello
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non
commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per
fini didattici, purche’ siano compatibili con i principi della
correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la
fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione
navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

Art. 43.
Nullita’
1. La registrazione e’ nulla:
a) se il disegno o modello non e’ registrabile ai sensi degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e’ contrario all’ordine pubblico o al
buon costume; il disegno o modello non puo’ essere considerato
contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di
ottenerla e l’autore non si sia avvalso delle facolta’ accordategli
dall’articolo 118;
d) se il disegno o modello e’ in conflitto con un disegno o
modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di
presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita’,
dopo la data di quest’ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da
una data precedente per effetto di registrazione comunitaria,
nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello e’ tale che il suo uso costituirebbe
violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,
n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli
contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato.
2. La nullita’ della registrazione del disegno o modello che forma
oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
puo’ essere promosa unicamente dal titolare di tali diritti o dai
suoi aventi causa.
3. La nullita’ della registrazione del disegno o modello che
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che
rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo’ essere
fatta valere unicamente dall’interessato alla utilizzazione.

Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli
industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero
10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell’autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali comunica, con
cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell’articolo 103 della legge
22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell’oggetto ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei
diritti, alla data della pubblicazione, nonche’ ad ogni altra
annotazione o trascrizione.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al
comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell’articolo
189 del presente codice.

Sezione IV
Invenzioni

Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni nuove che implicano un’attivita’ inventiva e sono atte ad
avere un’applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita’ intellettuali,
per gioco o per attivita’ commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita’ di cio’
che in esse e’ nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in
quanto tali.
4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei
metodi nominati;
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Art. 46.
La novita’
1. Un’invenzione e’ considerata nuova se non e’ compresa nello
stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e’ costituito da tutto cio’ che e’ stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia,
cosi’ come sono state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu’
tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la
brevettabilita’ di una sostanza o di una composizione di sostanze
gia’ compresa nello stato della tecnica, purche’ in funzione di una
nuova utilizzazione.

Art. 47.
Divulgazioni non opponibili
1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione
dell’invenzione non e’ presa in considerazione se si e’ verificata
nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e’ presa altresi’ in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e’ rivendicata la priorita’ ai
sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della novita’ deve valutarsi con riferimento alla data alla quale
risale la priorita’.

Art. 48.
Attivita’ inventiva
1. Un’invenzione e’ considerata come implicante un’attivita’
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi
documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento
dell’attivita’ inventiva.

Art. 49.
Industrialita’
1. Un’invenzione e’ considerata atta ad avere un’applicazione
industriale se il suo oggetto puo’ essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 50.
Liceita’
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e’ contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
2. L’attuazione di un’invenzione non puo’ essere considerata
contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla
sua intelligenza.
2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica
l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non puo’ essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto
si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel
regolamento.

Art. 52.
Rivendicazioni
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu’
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio’ che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Art. 53.
Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con la descrizione e gli eventuali disegni e’ resa accessibile al
pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda oppure dalla data di priorita’, ovvero dopo novanta giorni
dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni e’ stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 54.
Effetti della domanda di brevetto europeo
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli
effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli
dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta
ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata.

Art. 55.
Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, e contenente la designazione o l’elezione dell’Italia,
equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata
designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello
stesso.

Art. 56.
Diritti conferiti dal brevetto europeo
1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli
stessi diritti ed e’ sottoposto allo stesso regime dei brevetti
italiani a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata nel Bollettino
europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto
in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui
e’ pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita’ alla legislazione
italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi
una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso
dall’Ufficio europeo nonche’ del testo del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo
originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il brevetto europeo e’ considerato, fin dall’origine, senza effetto
in Italia.

Art. 57.
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto
europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo
dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della
protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo e’
considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora
conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita’.
4. Una traduzione rettificata puo’ essere presentata, in qualsiasi
momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un’invezione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo’
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella
sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.

Art. 58.
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l’italia, puo’ essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14,
paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. E’ consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di utilita’ di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilita’, previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita’.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e’
consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita’ ai sensi dell’articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1, 2 e 3 e’ stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi,
la domanda di brevetto e’ considerata come depositata in Italia alla
stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo
dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.

Art. 59.
Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita’, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo e’
scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si e’ definitivamente conclusa con
il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
c) il brevetto italiano e’ stato rilasciato, se tale data e’
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se,
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha
promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo’ chiederne la
conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.

Art. 60.
Durata
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo’ essere
rinnovato, ne’ puo’ esserne prorogata la durata.

Art. 61.
Certificato complementare
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi
della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico,
con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il
certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle
parti di esso relative al medicamento oggetto dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione,
decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della
sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo
intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la
data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione
all’immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione, non puo’
in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa
europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialita’ farmaceutiche al
di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo
di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale
complementare del principio attivo.

Art. 62.
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione puo’
essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado
incluso.

Art. 63.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta
all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l’invenzione industriale e’ fatta nell’esecuzione o
nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d’impiego, in cui l’attivita’ inventiva e’ prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,
salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto
autore.
2. Se non e’ prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell’attivita’ inventiva, e l’invenzione e’ fatta nell’esecuzione o
nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di
impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore
di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terra’
conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal
brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall’inventore, nonche’ del contributo che questi ha ricevuto
dall’orginizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di
attivita’ del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione
per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto
del brevetto, nonche’ per la facolta’ di chiedere od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del
canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro
potra’ esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda
di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si
risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al
canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare
degli stessi, anche se l’inventore e’ un dipendente di
amminisirazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del
Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente
le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo’ essere adito anche in
pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,
l’esecutivita’ della sua decisione e’ subordinata a quella della
sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e’
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e’ fatta dal
giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante
l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego
l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro
un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o
l’amministrazione pubblica nel cui campo di attivita’ l’invenzione
rientra.

Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita’ e degli enti pubblici di ricerca
1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un universita’ o con una pubblica amministrazione
avente tra i suoi scopi istituzionali finalita’ di ricerca, il
ricercatore e’ titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall’invenzione brevettabile di cui e’ autore. In caso di piu’
autori, dipendenti delle universita’, delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da’ comunicazione all’amministrazione.
2. Le Universita’ e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della
loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a
licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa
universita’ o alla pubblica amministrazione ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonche’ ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta
per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.
Nel caso in cui le universita’ o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio’ non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta’, la pubblica amministrazione di cui
l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di
esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti
privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di
ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’universita’,
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Art. 66.
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facolta’ esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto
nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e’ un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e’ un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il
procedimento, nonche’ di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione.

Art. 67.
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume
ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e’ nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita’ che il prodotto
identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il
titolare del brevetto non e’ riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente
destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche’ non
esistano patti contrari.

Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facolta’ esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche’ diretti
all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione
all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione
delle materie prime farmacologicamente attive a cio’ strettamente
necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unita’, di medicinali
nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali cosi’ preparati,
purche’ non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione
implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo’ essere attuato, ne’
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di
deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita’, abbia
fatto uso nella propria azienda dell’invenzione puo’ continuare ad
usarne nei limiti del preuso. Tale facolta’ e’ trasferibile soltanto
insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e’ a carico del preutente.

Art. 69.
Onere di attuazione
1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto
deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta
figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando
gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche’ siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di piu’ breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L’introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di
oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri
dell’Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell’invenzione.

Art. 70.
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu’ licenziatari,
non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l’abbia
attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese, puo’ essere concessa licenza obbligatoria per
l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo’ ugualmente venire
concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre
tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o
insufficiente attuazione e’ dovuta a cause indipendenti dalla
volonta’ del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel
mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il
titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare
l’invenzione. Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata
attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.

Art. 71.
Brevetto dipendente
1. Puo’ essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione
protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo’ essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
l’invenzione, purche’ questa rappresenti, rispetto all’oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
2. La licenza cosi’ ottenuta non e’ cedibile se non unitamente al
brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull’invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell’invenzione dipendente.

Art. 72.
Disposizioni comuni
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo’ essere concessa soltanto contro
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare
del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche’
il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad una soddisfacente attuazione dell’invenzione a norma delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo’ essere concessa quando risulti
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non
dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo’ essere concessa per uno
sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente
all’approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria e’ concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo’ essere
trasferita soltanto con l’azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica
l’esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione
giudiziaria circa la validita’ del brevetto o l’estensione dei
diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
l’ambito la durata, le modalita’ per l’attuazione, le garanzie e le
altre condizioni alle quali e’ subordinata la concessione in
relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita’ di
pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le
modalita’ di pagamento del compenso sono determinate a norma
dell’articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle attivita’ produttive, essere variate su richiesta di ognuna
delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al
riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l’articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi
l’uso del brevetto medesimo a condizioni piu’ vantaggiose di quelle
stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Art. 73.
Revoca della licenza obbligatoria
1. La licenza obbligatoria e’ revocata con decreto del Ministero
delle attivita’ produttive, qualora non risultino adempiute le
condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora
il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita’ prescritte.
2. La licenza obbligatoria e’ altresi’ revocata con decreto del
Ministero delle attivita’ produttive se e quando le circostanze che
hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e’
improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde
delle parti.
3. La revoca puo’ essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da’
pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo’
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all’Ufficio
italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo’
attuare l’invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

Art. 74.
Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni
brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a quelle
sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.

Art. 75.
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto,
subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi’ inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e’
ammesso con l’applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi notifica all’interessato, con comunicazione
raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento del diritto dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, da’ atto
nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato il pagamento, puo’ chiedere, con ricorso alla Commissione
dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale, l’annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del
ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa
nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal compimento dell’ultimo anno per il quale sia stato pagato
utilmente il diritto.

Art. 76.
Nullita’
1. Il brevetto e’ nullo:
a) se l’invenzione non e’ brevettabile ai sensi degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non e’ descritta
in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l’avente diritto non si sia valso delle facolta’ accordategli
dall’articolo 118.
2. Se le cause di nullita’ colpiscono solo parzialmente il
brevetto, la relativa sentenza di nullita’ parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso.
3. Il brevetto nullo puo’ produrre gli effetti di un diverso
brevetto del quale contenga i requisiti di validita’ e che sarebbe
stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita’. La domanda di conversione puo’ essere proposta in ogni
stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita’ dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta
domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata
la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata
originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
5. Il brevetto europeo puo’ essere dichiarato nullo per l’Italia ai
sensi del presente articolo ed, altresi’, quando la protezione
conferita dal brevetto e’ stata estesa.

Art. 77.
Effetti della nullita’
1. La declaratoria di nullita’ del brevetto ha effetto retroattivo,
ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate
in giudicato gia’ compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la nullita’ nella misura in cui siano gia’ stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,
puo’ accordare un equo rimborso di importi gia’ versati in esecuzione
del contratto;
c) i pagamenti gia’ effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a
titolo di equo premio, canone o prezzo.

Art. 78.
Rinuncia
1. Il titolare puo’ rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede
l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia e’ senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Art. 79.
Limitazione
1. Il brevetto puo’ essere limitato su istanza del titolare, alla
quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il
richiedente dovra’ provvedere a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si
fosse gia’ provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
3. L’istanza di limitazione non puo’ essere accolta se e’ pendente
un giudizio di nullita’ del brevetto e finche’ non sia passata in
giudicato la relativa sentenza. Neppure puo’ essere accolta in
mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande
giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di
tali diritti.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.

Art. 80
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza anche del mandatario che per-venga all’Ufficio italiano
brevetti e marchi, se non e’ trascritta licenza esclusiva, puo’
offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al
titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non e’ accettato il
compenso.
3. In quest’ultimo caso alla determinazione della misura e delle
modalita’ di pagamento del compenso provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione e’ manifestamente iniqua od erronea oppure se una
delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la
determinazione e’ fatta dal giudice.
4. Il compenso puo’ essere modificato negli stessi modi prescritti
nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia’ fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al
pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta’
dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma e’ concessa dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel
registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finche’ non e’ revocata.

Art. 81.
Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
1. E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l’esportazione principi attivi coperti da certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero delle attivita’ produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto
della legislazione vigente in materia.
2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per
l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e’ scaduta ovvero
nei quali l’esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto, in conformita’ alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.

Sezione V
I modelli di utilita’

Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita’ i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita’ di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita’ si estendono ai
modelli che conseguono pari utilita’, purche’ utilizzino lo stesso
concetto innovativo.

Art. 83
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di
utilita’ ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.
Brevettazione alternativa
1. E’ consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita’, da
valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche’ un’invenzione o
viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato,
assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita’ contiene anche
un’inverzione o viceversa, e’ applicabile l’articolo 161.

Art. 85.
Durata ed effetti della brevettazzione
1. Il brevetto per modello di utilita’ dura dieci anni dalla data
di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto
sono regolati conformemente all’articolo 53.

Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilita’, in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita’
le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze
obbligatorie.

Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87
Oggetto della tutela
1. E’ prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o piu’ strati composti di materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre
funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e’ una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in
parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.

Art. 88.
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che
non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti
a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le
topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o
familiari, purche’ nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al
comma 1.

Art. 89.
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita’ spettano
all’autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o
nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro,
il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.

Art. 90.
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori consistono nella facolta’ di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o
parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a
scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui e’ fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale e’ costituito dalla vendita,
l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione
commerciale o l’offerta per tali scopi.

Art. 91.
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori
non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o
informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle
riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo
di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei
concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella
topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti
di topografie create da terzi sulla base di un’analisi o valutazione
effettuata in conformita’ al comma 2, qualora tali topografie
rispondano ai requisiti di proteggibilita’.

Art. 92.
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e’ proteggibile a
condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la
topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine
di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche’ tale data
sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo
sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni
di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall’adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della
richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia
cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia
rispondente ai requisiti indicati nell’articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il
decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o
codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di
sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo
stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si
intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).

Art. 93.
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima,
in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia
in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui e’ stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni
dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell’anno civile in cui la topografia e’ stata per la
prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del
mondo;
b) la fine dell’anno civile in cui e’ stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nell’articolo 92, comma
1, lettera a).

Art. 94.
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia e’ stata
oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti
sulla topografia.
2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia,
ovvero la rivendicazione della titolarita’ sulla topografia o
l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non puo’ essere riportata su prodotti per i quali la
domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni
dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.

Art. 95.
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio,
senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita’, anche per
interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un
prodotto a semiconduttori;
c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonche’ la commercializzazione o distribuzione
del prodotto a semiconduttori in cui e’ fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l’importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere
una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di
cui all’articolo 90.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 e’ consentita la prosecuzione
dell’attivita’ intrapresa, nei limiti dei contratti gia’ stipulati e
delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento in cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona
fede che la topografia e’ stata riprodotta illegalmente. In mancanza
di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita’ di
pagamento dell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato
si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza
di diritto.

Art. 96.
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la
diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, e’ tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione
di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e’
tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della
topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di
riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un
equo compenso e l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della
misura e delle modalita’ di pagamento del compenso in caso di
opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e’
tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori e’ tutelato, e’ dovuto il pagamento di un equo
compenso. L’avente causa dell’acquirente di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all’articolo 92, comma 1.

Art. 97.
Nullita’ della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita’ della registrazione della topografia puo’ essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e’ omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita’ di cui all’articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all’articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il
termine previsto all’articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora
trattisi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato
nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia
stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti
richiesti.

Sezione VII
Informazioni segrete

Art. 98.
Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi’ oggetto di protezione i dati relativi a
prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e’ vietato
rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all’articolo 98.

Sezione VIII
Nuove varieta’ vegetali

Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo’ costituire oggetto del diritto su una nuova varieta’
vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu’
basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo’ essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un’entita rispetto alla sua idoneita’ a
essere riprodotto in modo conforme.

Art. 101.
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta’;
b) la persona che e’ il datore di lavoro della persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere a) e b).

Art. 102.
Requisiti
1. Il diritto di costitutore e’ conferito quando la varieta’ e’
nuova, distinta, omogenea e stabile.

Art. 103.
Novita’
1. La varieta’ si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta’
non e’ stato venduto, ne’ altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore
o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta’:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di
deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104.
Distinzione
1. La varieta’ si reputa distinta quando si contraddistingue
nettamente da ogni altra varieta’ la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e’ notoriamente conosciuta.
2. In particolare un’altra varieta’ si reputa notoriamente
conosciuta quando:
a) per essa e’ stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un
registro ufficiale, purche’ detta domanda abbia come effetto il
conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta’;
b) e’ presente in collezioni pubbliche.

Art. 105.
Omogeneita’
1. La varieta’ si reputa omogenea quando e’ sufficientemente
uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della
protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle particolarita’ attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla
sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 106.
Stabilita’
1. La varieta’ si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito
alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un
particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.

Art. 107.
Contenuto del diritto del costitutore
1. E’ richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti
atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta’ protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di
commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L’autorizzazione del costitutore e’ richiesta per gli atti
menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta’ protetta, a meno che il costitutore
non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta’ essenzialmente derivate dalla varieta’ protetta,
quando questa non sia, a sua volta, una varieta’ essenzialmente
derivata;
b) alle varieta’ che non si distinguono nettamente dalla varieta’
protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta’ la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta’ protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta’
e’ essenzialmente derivata da un’altra varieta’, definita varieta’
iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta’ iniziale o da una
varieta’ che a sua volta e’ prevalentemente derivata dalla varieta’
iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della
varieta’ iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta’ iniziale e, salvo per
quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta
conforme alla varieta’ iniziale nell’espressione dei caratteri
essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varieta’ iniziale.
5. Le varieta’ essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra piante della varieta’ iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha
compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono
l’autorizzazione del costitutore.

Art. 108.
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta’,
nonche’, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107,
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta’.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, chiunque
intende procedere alla moltiplicazione, in vista della
certificazione, di materiale proveniente da varieta’ oggetto di
privativa per nuova varieta’ vegetale, e’ tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.

Art. 109.
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua
concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e’ resa accessibile al
pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, e’ stata notificata a cura del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.

Art. 110.
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta’
vegetale puo’ essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua
morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.

Art. 111.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta’
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta’ vegetale venga creata nell’ambito di
un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo
64.

Art. 112.
Nullita’ del diritto
1. Il diritto di costitutore e’ nullo se e’ accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita’ e sulla
distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita’ e sulla
stabilita’ non sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di
costitutore e’ stato conferito essenzialmente sulla base di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e’ stato conferito a chi non aveva
diritto e l’avente diritto non si sia valso delle facolta’
accordategli dall’articolo 118.

Art. 113.
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni relative alla omogeneita’ e alla stabilita’ non sono piu’
effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell’amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al
controllo del mantenimento della varieta’;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione
della varieta’ successivamente al conferimento del diritto, un’altra
denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e’
dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 114.
Denominazione della varieta’
1. La varieta’ deve essere designata con una denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta’.
Essa non puo’ consistere unicamente di cifre, a meno che non si
tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta’. Essa
non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare
confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla
identita’ della varieta’ o alla identita’ del costitutore. In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la
protezione delle nuove varieta’ vegetali (UPOV), una varieta’
preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno che quest’altra varieta’ non esista piu’ e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono
pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella gia’ registrata in
uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove
varieta’ vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta’.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e’ registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche’ le relative
variazioni sono comunicate alle autorita’ competenti degli Stati
aderenti all’UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la
varieta’ anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, nella
misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale
utilizzazione.
8. E’ consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche’ la
denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente
riconoscibile.

Art. 115.
Licenze obbligatorie ed espropriazione
1. Il diritto di costitutore puo’ formare oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano,
in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione,
le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV,
incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle
modalita’ di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell’attuazione
prevista all’articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto
di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu’
licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel
territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di
moltiplicazione della varieta’ vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell’economia nazionale.
4. Con le stesse modalita’ previste al comma 2, possono altresi’,
indipendentemente dalla attuazione dell’oggetto del diritto di
costitutore, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento
di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove
varieta’ vegetali protette che possono servire all’alimentazione
umana o del bestiame, nonche’ per usi terapeutici o per la produzione
di medicinali.
5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su
conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali,
che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
6. Il decreto di concessione della licenza puo’ prevedere l’obbligo
per il titolare del diritto di mettere a disposizione del
licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
7. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varieta’ vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta’ vegetali le disposizioni
della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della
presente sezione.

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