I nuovi incentivi riconosciuti ai soggetti lavoratori svantaggiati ex art.13 del decreto legislativo n° 267 del 2003. La Circolare del 23.10.2004 n° 41 pubblicata sulla G.U. n° 280 del 29.11.2004. Le misure di politica attiva del lavoro

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

Agenzie di somministrazione del lavoro, cooperative sociali e singoli lavoratori svantaggiati.

Preliminarmente e prima di entrare nel merito bisogna sottolineare come la Riforma Biagi oltre ad aver riformato integralmente il diritto del lavoro come conosciuto dalla prassi lavorativa e dalla giurisprudenza ha anche riqualificato e tipicizzato il concetto di soggetto svantaggiato. 
Non appare quindi peregrino in questo contesto e sia pur brevemente elencare, dopo le recenti integrazioni, quali oggi possono essere considerati soggetti svantaggiati.

Pertanto persone svantaggiate sono ai sensi della circolare in parola del D.M. del 23.10.04 delle legge 267/03/2003 “le persone non in grado di inserirsi nel mercato del lavoro senza specifica assistenza”.

Ovviamente da tale ampia definizione discende tutta una serie di lavoratori a cui gli incentivi possono essere applicati ed in particolare :

1) Giovane con meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente.
2) Lavoratore migrante che si sposti o che sia spostato all’interno della comunità, o divenga residente nella comunità per assumervi un lavoro.
3) Persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debbano migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile 
4) Persone che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per difficoltà di conciliare la vita lavorativa e vita familiare.
5) Persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico
6) Persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
7) Persone di più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
8) Disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni.
9) Persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale.
10) Qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stat sottoposta a pena detentiva o a un’altra sanzione penale.
11) Donna di un’area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni precendit.

A questo dettagliato elenco la circolare in trattazione ha aggiunto:
a) gli invalidi fisici, psichici, sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n° 381 del 1991);
b) i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare (L. n°381/1991)
c) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione .

Con il non nascosto intento di ampliare il mercato del lavoro e favorire così l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro la circolare in trattazione oltre a precisare che le incentivazione previste sono di carattere sperimentale demanda alle singole Regioni alle Provincie ed ai Comuni l’espresso e forse ingrato compito di specificare ulteriormente i lavoratori Svantaggiati e i rispettivi Datori di Lavoro”.

Secondo non chiari principi di federalismo legislativo poi ci si limita a fissare dei paletti inderogabili a cui le Regioni, Le Province ed i Comuni devono attenersi puntualizzando che a livello Nazionale ed in attesa delle singole legiferazioni degli Enti Locali in parola l’unico strumento giuridico a cui rapportare gli incentivi in parola sono le CONVENZIONI tra i “Datori di Lavoro” e cioè le c.d. “Agenzie di somministrazione lavoro” e gli Enti Locali.

Mentre a livello Nazionale e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare in trattazione chiarisce che l’Agenzia tecnica (di somministrazione) è Italia Lavoro ex L. 448/2001 art. 30.

In ultimo ma forse più importante devesi sottolineare che gli incentivi in parola devono applicarsi anche alle cooperative sociali .

Ed invero si prevede un inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati sia a mezzo le “agenzie di somministrazione e sia a mezzo le cooperative sociali . In particolare le cooperative sociali possono usufruire delle incentivazioni di seguito esposte solo grazie a un sistema di convenzioni quadro che incentivano le imprese ad assegnare loro delle commesse di lavoro . Pertanto tali convenzioni vengono stipulate da: 

Servizi per l’impiego, Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle categorie di tipo B e dai consorzi di cooperative,

L’agenzia di somministrazione del lavoro

LE INCENTIVAZIONI di Misura di politica attiva del lavoro

Premesse
Dopo l’ampia digressione si può precisare che in attesa delle leggi regionali che disciplino la materia, ai fini dell’esatta individuazione dei lavoratori svantaggiati si sottolinea, peraltro, che operano dei limiti (gli anzidetti paletti della legge quadro) ed in particolare le anzidette agenzie di somministrazione di lavoro e/o le cooperative sociali e quindi i Datori di lavoro possono avvalersi della definizione di lavoratore svantaggiato solo se in presenza. 

1) Di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità (si pensi ai soggetti svantaggiati , fisici e psichici o ai minori di età) . 

Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro può non essere necessario il percorso formativo. Da chiarire inoltre che in caso di assunzione di soggetto svantaggiato con contratto lavorativo superiore a mesi sei, a mezzo agenzie di somministrazione, non esistono limiti retributivi salvo il minimo salariale e sufficiente ex art. 36 C. Costituzionale ( le c.d. gabbie salariali) 
Tale incentivazione che può definirsi di tipo (a) deve essere distinta da quella di cui al tipo (b) ex art.13 legge Biagi essendo, quest’ultimo tipo d’incentivazione distinta, anche se non alternativa a quella.

2) Riguarda gruppi di lavoratori svantaggiati che siano destinatari di trattamenti esistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato disoccupazione o in occupazione ( D.L. 297/2000) e precisamente;

– Lavoratori percettori delle indennità di mobilità che durante l’erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;
– Lavoratori percettori d’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (edili o frontalieri)
– Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione.

Le misure d’incentivazione si applicano comunque a condizione che l’agenzia di somministrazione di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro subordinato non inferiore a 9 mesi. Anche in questo caso, sia pure per analogia, risulta possibile subordinare in via convenzionale ed in attesa delle leggi Regionali le misure in questione ad un piano individuale d’inserimento o reinserimento a specifichi percorsi formativi.

Articolazione delle misure d’incentivazione inerenti alle Agenzie di somministrazione del Lavoro – Tipo a

1) Il lavoratore continua a ricevere direttamente dall’INPS territorialmente competente il trattamento previdenziale, il sussidio o l’indennità di cui è titolare;
2) Il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto secondo il principio delle gabbie salariali innanzi descritto, al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o delle indennità erogate dall’INPS;
3) La detrazione può essere applicata per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale; 
4) L’agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore, l’ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

In attesa delle leggi regionali , l’operare alternativo o cumulativo degli incentivi in parola è stabilito a mezzo le convenzioni innanzi citate mentre i rapporti tra “utilizzatore e agenzia di somministrazione di lavoro” inerente i lavoratori svantaggiati sono approntati al principio per cui l’utilizzatore di lavoratore svantaggiato deve rimborsare all’Agenzia di somministrazione solo gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti (gabbia salariale) in favore del prestatore di lavoro.

La Cooperativa Sociale

LE INCENTIVAZIONI di Misura di politica attiva del lavoro

Premesse
Nell’Ipotesi delle Cooperative Sociali gli interessi che il legislatore ha dovuto contemperare sono molteplici e diversi da quelli posti dalle Agenzie di somministrazione di lavoro, basti riflettere che le cooperative sociali pur dovendo rispettare i principi del bilancio economico non hanno alla base il concetto di profitto tipico di qualsivoglia tipo di Società (es. l’Agenzia di somministrazione di lavoro) o imprenditore e che soci della cooperativa possano essere lavoratori disabili da inserire a mezzo commesse fornite dagli utilizzatori . Ben si comprende quindi che le incentivazioni nel caso di tipo b rispondano ad esigenze sociali diverse, come espressamente riportato nell’inciso della circolare in questione “ distinta anche se non alternativa”. Tant’e che la regolamentazione prevede quanto di seguito riportato: 

Articolazione delle misure d’incentivazione inerenti le cooperative Sociali – Tipo b

Il lavoratore svantaggiato beneficiario delle misure attività d’incentivazione, decade dai trattamenti di mobilita, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

1) Rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti i salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore da compensarsi a mezzo convenzione.
2) Non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza salvo si tratti, ovviamente, di lavoratore inoccupato. Tale trattamento retributivo costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso, i minimi di legge.
3) Non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede INPS del lavoro prestato, salvo si tratti di lavoratore inoccupato.

Ovviamente tali decadenze trovano campo d’applicazione solo allorché le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore svantaggiato siano, rispetto alle competenze acquisite e alle qualifiche possedute, entro un luogo di lavoro raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello di propria residenza. Conseguentemente i beneficiari degli incentivi in parola (ovvero le Agenzie di somministrazione e le Cooperative Sociali) cioè i “responsabili dell’attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all’INPS e al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. Successivamente e dopo la superiore comunicazione l’INPS in via cautelativa sospende l’erogazione del trattamento in via cautelativa dandone avviso agli interessati. 

Rispetto alle superiori decisioni amministrative, previdenziali e decisionali è ammesso ricorso entro giorni trenta alle direzioni provinciali del lavoro che decidono, in via definitiva, nei 20 gironi successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l’impiego ed all’INPS.

Articolo scritto dall’ Avv. Pietro Giunta
email avvgiunta@tiscali.it

Sottocategoria  Finanziamenti-

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto