6. I rimborsi spese ai professionisti. 7. La disciplina IVA dei rimborsi spese ai professionisti. 8. I rimborsi spese ai lavoratori autonomi occasionali.

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6. I rimborsi spese ai professionisti

Al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista si applica la stessa disciplina fiscale prevista per il compenso professionale.

Conseguentemente, è del tutto irrilevante la forma che assume il rimborso.
Infatti, il rimborso concorre comunque alla formazione del reddito imponibile del professionista, indipendentemente dal fatto che:
il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio avvenga a piè di lista o in modo forfetario;
le spese siano indicate separatamente in fattura o per le stesse venga utilizzata una fattura distinta a parte;
l’autoveicolo utilizzato per eseguire le prestazioni venga eventualmente fornito dalla stessa impresa che effettua il rimborso, in quanto anche tale rimborso costituisce una parte del compenso percepito dal lavoratore autonomo per le prestazioni di consulenza rese dallo stesso.

E’ consentito utilizzare carte di credito intestate agli studi per documentare le spese effettuate come ha precisato la R.M. n. 8/727 del 5/10/1985.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono, però, deducibili dal reddito imponibile del professionista per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Il rimborso ai professionisti delle spese diverse da quelle di viaggio, vitto e alloggio

Secondo quanto ha chiarito la C.M. n. 1/RT del 15/12/1973, alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto, concorre l’intero ammontare dei compensi percepiti dal professionista per la prestazione di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dallo stesso per conseguire i compensi stessi.
Vanno, pertanto, escluse dalla ritenuta soltanto le somme ricevute dall’esercente arti e professioni a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente.

I rimborsi spese concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell’accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M. n. 20/E del 20/3/1998), mentre sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché documentate e con l’applicazione della marca da bollo da € 1,29 per importi superiori a € 77,47.

In sintesi, per escludere dalla base di commisurazione della ritenuta il rimborso delle spese occorre che:
– le spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
– le spese siano analiticamente documentate;
– la documentazione giustificativa della spesa sia intestata al cliente del professionista.

Rientrano, ad esempio, fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta i rimborsi per pagamenti di tasse (concessione governative, marche da bollo, valori bollati, etc.), di diritti di cancelleria e di misura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall’esercente arti e professioni per conto del cliente.

7. La disciplina IVA dei rimborsi spese ai professionisti

Il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente nell’espletamento degli incarichi conferiti non partecipa alla formazione della base imponibile e del volume d’affari del professionista ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del D.P.R. n. 633/72.

Le spese indicate, sostenute nell’interesse del committente, devono essere provate con la documentazione intestata al cliente ovvero, nel caso in cui siano costituite da marche da bollo o da diritti corrisposti agli Uffici, devono risultare da un’apposita specifica di liquidazione effettuata in un modulo a parte oppure nella parcella o nella fattura intestata al cliente committente del servizio e che siano consegnati a quest’ultimo a giustificazione della richiesta di rimborso.

Sono fuori dalla base imponibile solo le somme che, dalla relativa documentazione, risultano essere state anticipate in nome e per conto della controparte.

Al contrario, il rimborso delle altre somme che non rivestono tale carattere, come ad esempio il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio o il rimborso delle spese per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione rientrano nella base imponibile e devono essere regolarmente assoggettate ad IVA alla stessa stregua del compenso percepito dal professionista per la prestazione resa.

Sono, pertanto, in ogni caso imponibili e concorrono alla formazione del volume d’affari del percipiente i compensi per le missioni e per i rimborsi delle spese corrisposti forfetariamente.

8. I rimborsi spese ai lavoratori autonomi occasionali

Le modalità di determinazione del reddito percepito dal lavoratore autonomo occasionale (art. 67 comma 1 lettera l) del D.P.R. n. 917/1986) sono stabilite dall’art. 71 comma 2 del T.U.I.R, secondo cui il reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito stesso.

Non sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio percepiti dal lavoratore autonomo occasionale.

Pertanto, anche il rimborso di queste spese va considerato un compenso e conseguentemente va assoggettato alla relativa ritenuta fiscale da parte del soggetto erogante.
A loro volta, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo occasionale sono deducibili dall’ammontare dei compensi dallo stesso percepiti.

Non concorre, invece, alla formazione del reddito del lavoratore autonomo occasionale il rimborso delle spese, diverse dalle precedenti, anticipate per conto del cliente, purché:
– non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
– siano analiticamente documentate ed intestate al committente del servizio;
– la documentazione sia consegnata al committente a giustificazione della richiesta di rimborso.

Vanno ricompresi fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, di diritti di visura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall’esercente arti e professioni per conto del cliente.

Il contributo previdenziale alla Gestione separata dell’INPS non è dovuto né sul compenso relativo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale né sull’eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il compenso spettante al lavoratore autonomo occasionale è fuori del campo di applicazione dell’IVA.
Tale esclusione è strettamente legata al modo in cui viene esercitata l’attività professionale che non è esplicata in modo abituale ed assorbe anche il rimborso delle spese in quanto quest’ultimo rappresenta un compenso.

Pertanto, l’incasso del compenso, anche nei casi in cui sia impropriamente denominato rimborso spese, è fuori del campo di applicazione dell’IVA.

Articolo scritto dalla Dott.ssa Roberta Braga
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Sottocategoria: Rimborsi-

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