La presenza di un amministratore di fatto non esclude la responsabilità dell’amministratore di diritto, che comunque ha l’obbligo di vigilanza e controllo.

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Nelle società si pone spesso il problema dell’esatta individuazione del soggetto responsabile (specie per i reati omissivi, quali l’omesso versamento dell’IVA o delle ritenute previdenziali), laddove vi sia un amministratore di fatto.

La Cassazione ha ritenuto che, nonostante la presenza dell’amministratore di fatto, non può comunque escludersi la responsabilità anche dell’amministratore di diritto, in quanto quest’ultimo è e resta il diretto destinatario degli obblighi di legge, in ragione della semplice accettazione della carica.

E infatti il ruolo ricoperto dall’amministratore di diritto gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Cassazione, sentenza del 27 marzo 2014, n. 14432).

Articolo a cura dell’Avvocato Antonella Pedone

www.antonellapedone.com

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