Prima di effettuare l’alcoltest, il conducente deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore, a pena di nullità dello stesso alcoltest

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Sentenza-Giurisprudenza-ImcLa sottoposizione del conducente all’alcoltest rappresenta un atto urgente e indifferibile.
Conseguentemente, in base agli articoli 178 e 356 del Codice di procedura penale, lo stesso deve necessariamente essere avvisato dalla polizia della facoltà di farsi assistere dal difensore.
L’omissione di tale avviso, determina la nullità dell’alcoltest.
Orbene, è sorta la questione, attualmente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, di quando debba essere eccepita la detta nullità.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, è ormai pacifico che la nullità derivante dall’omesso avviso del diritto di difesa è una nullità di tipo “intermedio”.
Essa quindi deve essere eccepita prima del compimento dell’atto o, se questo non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, del Codice di procedura penale.
In mancanza di tempestiva eccezione, la nullità si considera sanata.
Tale affermazione di principio tuttavia non è di chiara applicazione, nel caso della guida in stato di ebbrezza.
E infatti è ovvio che il conducente ben potrebbe non sarebbe in grado di sollevare eccezioni di carattere tecnico-giuridico, o perchè si trova in “stato di ebbrezza” o perchè comunque non ha le necessarie competenze.
Sul punto si sono quindi formati due orientamenti.
Secondo il primo orientamento, deve essere riconosciuta la possibilità di sollevare l’eccezione anche dopo il compimento dell’atto, attraverso il deposito di una memoria difensiva ai sensi dell’articolo 121 del Codice di procedura penale, senza attendere il primo atto procedimentale.
Secondo l’altro orientamento, invece, l’indagato potrebbe sollevare l’eccezione attendendo il primo atto del procedimento (ad esempio facendo opposizione al decreto penale di condanna).
La questione è tuttora aperta e si è in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, su richiesta dalla sezione IV della Cassazione, con ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 43847.
Ciò che è certo, comunque, è che l’omissione dell’avviso sul diritto di difesa rappresenta una nullità che potrebbe inficiare quella che è la prova determinante del reato di guida in stato di ebbrezza.

Articolo a cura dell’Avvocato Antonella Pedone

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