L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull’Ace: Aiuto Crescita Economica delle Imprese.
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Le imprese estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia hanno diritto all’agevolazione Ace (Aiuto alla Crescita Economica), dal momento in cui assumono la residenza. È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’agevolazione alle imprese Ace, introdotta dal Decreto “Salva Italia” nel 2011, e sulla disciplina antielusiva prevista dall’articolo 10 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
L’Ace prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio.
Semaforo verde per chi porta in Italia la residenza – Possono fruire del beneficio fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Per fruire dell’agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
Ambito soggettivo – Sono escluse dall’Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quest’ultima tipologia l’Ace è esclusa solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività mentre è ammessa per il risanamento della società (con continuazione dell’esercizio d’impresa).
Disapplicazione della disciplina antielusiva per incrementi Ace legati agli utili non distribuiti – La disciplina antielusiva ha l’obiettivo di impedire che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding. Il contribuente può presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina per dimostrare che l’incremento di capitale proprio Ace non è stato preceduto da un’immissione di denaro (che ha aumentato il capitale di un altro soggetto del gruppo), ma è stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti.
Conferimenti in denaro in favore di società non residenti – Gli apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni non fanno aumentare la base di calcolo dell’Ace, poiché l’assenza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza della società conferente non consente di valutare con certezza se i conferimenti costituiscano nuova ricchezza.
Articolo tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate
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