Con il Decreto Crescita il Legislatore interviene nuovamente sull’Aiuto alla crescita economica (ACE).

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crescita 2Il Legislatore interviene nuovamente sull’Aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo nello specifico che:

• per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del
40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione, come modificata in sede di conversione in legge, si rende applicabile alle società ammesse alla quotazione le cui azioni sono negoziate al 20 agosto 2014 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;

• per tutte le società è possibile fruire, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d’imposta applicando all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 Tuir. Il credito d’imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Articolo 19 – Decreto Crescita

 

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