Incrementata la misura degli acconti per l’anno 2013 di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali.

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Acconti 2013 IRPEF, IRES, IRAPL’art. 11 co. 18 – 20 del DL 28.6.2013 n. 76, convertito nella L. 9.8.2013 n. 99, ha incrementato dell’1% la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l’aumento produce effetti anche ai fini IRAP.
Appare invece necessaria una conferma ufficiale per quanto riguarda l’applicazione della nuova misura
anche:
> all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contribuenti minimi”);
> alle nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE), da quest’anno anch’esse soggette all’obbligo di versamento in acconto.
Inoltre, l’art. 15 co. 4 del DL 31.8.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124, stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:
> alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti “commerciali” della pubblica amministrazione;
> alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

1. ACCONTO IRPEF

A decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%.
L’incremento opera “a regime”. Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
> determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari all’importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
> sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Si supponga che:
> l’acconto IRPEF 2013 sia determinato con il criterio storico;
> non sussistano obblighi di ricalcolo;
> l’importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l’acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L’importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:
> acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro (10.000,00 × 100%);
> prima rata = 3.960,00 euro (10.000,00 × 0,99 × 0,4);
> seconda rata = 10.000,00 – 3.960,00 = 6.040,00 euro.
Possono quindi presentarsi 3 situazioni:
> l’IRPEF che sarà dovuta per il 2013 ammonta a 10.000,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
> l’IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro (9.500,00 – 10.000,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;
> l’IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 10.500,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro (10.500,00 – 10.000,00).

2. ACCONTO IRES

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell’acconto IRES è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell’IRPEF, in questo caso l’aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d’imposta.
Come con riferimento all’IRPEF, invece, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.
In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
> determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell’importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
> sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES

Sempre limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, la misura del 101% si applica anche alle addizionali IRES:
> del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall’art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
> del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche);
> sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica”), introdotta dall’art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).

Atteso che l’addizionale di cui all’ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all’acconto della “tassa etica” dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.

3.  ACCONTO IRAP

Il suddetto incremento dell’1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti
secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3.1 SOGGETTI IRPEF

Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura dell’acconto IRAP è fissata al 100%, in luogo del 99%. L’incremento opera “a regime”.
Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.
In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
> determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari all’importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
> sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

3.2 SOGGETTI IRES

Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell’acconto IRAP è aumentata dal 100% al 101%. L’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%.
In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
> determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell’importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
> sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

4.  ACCONTO CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

L’incremento della misura degli acconti disposta dal DL 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23.
In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell’acconto (95%) è stabilita da una disposizione ad hoc e, quindi, il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:
> determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell’importo indicato nel rigo rigo RB11, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
> sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Articolo a cura dello Studio Batini Colombo Saottini

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