Nessun accertamento nei confronti di contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione dichiarino un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell’immobile.

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Al fine di evitare che vengano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, la legge finanziaria 2005 ha stabilito che gli uffici non possano procedere ad accertamenti nei confronti di contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarino un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell’immobile.

Il valore catastale dell’immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori rivalutati al 20% (per i fabbricati locati il moltiplicatore è in ogni caso 120).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l’imposta di registro rileva anche al fine dell’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

Quale importo del canone, su cui pagare l’imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato” stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

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Articolo tratto dal Sito Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

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