Anche per il 2014 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010.Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).
Possono partecipare ( articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012 – pdf – Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014 – pdf ) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 ( risoluzione n. 46 del 11/5/12 – pdf ). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.
Soggetti ammessi al beneficio
L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 2014 – pdf ) ha previsto, anche per l’esercizio finanziario 2014, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.
Per l’anno finanziario 2014, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991:
- Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Anche per l’anno finanziario 2014, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.
Scadenze del 5 per mille 2014 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche
Descrizione | Enti del volontariato | Associazioni sportive dilettantistiche |
---|---|---|
Inizio presentazione domanda d’iscrizione | 21 marzo 2014 | 21 marzo 2014 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione | 7 maggio 2014 | 7 maggio 2014 |
Pubblicazione elenco provvisorio | 14 maggio 2014 | 14 maggio 2014 |
Richiesta correzione domande | 20 maggio 2014 | 20 maggio 2014 |
Pubblicazione elenco aggiornato | 26 maggio 2014 | 26 maggio 2014 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva | 30 giugno 2014 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate | 30 giugno 2014 agli uffici territoriali del Coni |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali | 30 settembre 2014 | 30 settembre 2014 |
Articolo tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate